Statuto

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE VALLO DI DIANO E TANAGRO

 

S T A T U T O

 

CAPO 1°

NATURA GIURIDICA – S E D E – COMPRENSORIO – PERIMETRO – FUNZIONI – POTERI

 

Art. 1 Natura Giuridica – Sede

Il Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro, costituito con Regio Decreto del 21 marzo 1926, n. 1274, registrato alla Corte dei Conti il 22 aprile 1926 al registro 6 foglio 2116, è retto dal presente Statuto nonché dalle leggi e  dai regolamenti in vigore applicabili ai Consorzi di bonifica.

Il Consorzio, ai sensi dell’art. 59 del Regio Decreto del 13.2.1933, n. 215, e dell’art. 16 della Legge Regionale del 25.2.2003, n. 4, ha personalità giuridica pubblica e rientra nell’ambito degli enti pubblici economici.

Il Consorzio ha sede in Sala Consilina (Salerno).

 

Art. 2 – Comprensorio

Il comprensorio di bonifica integrale Tanagro, nel quale opera il Consorzio di bonifica integrale Vallo di Diano e Tanagro, ha una superficie territoriale totale di Ha 104.980 che ricadono nella Provincia di Salerno  e nei seguenti Comuni:

Comuni di:

1)  Atena Lucana                                                                                   Sup. Ha.   2.575                 100%

2) Auletta                                                                                               Sup. Ha.    3.564                100%

3)  Buccino                                                                                             Sup. Ha.    6.548                100%

4) Buonabitacolo                                                                                    Sup. Ha.   1.539                 100%

5) Caggiano                                                                                            Sup. Ha.   3.526                 100%

6) Casalbuono                                                                                        Sup. Ha.   3.445                 100%

7) Casaletto Spartano                                                                            Sup. Ha.   1.638                   23%

8) Colliano                                                                                              Sup. Ha.   1.323                   24%

9) Contursi Terme                                                                                  Sup. Ha.   1.103                   38%

10) Corleto Monforte                                                                             Sup. Ha.   1.289                   22%

11) Laviano                                                                                           Sup. Ha.   1.458                   26%

12) Monte San Giacomo                                                                       Sup. Ha.   5.145                 100%

13) Montesano Sulla Marcellana                                                          Sup. Ha. 10.936                 100%

14) Padula                                                                                            Sup. Ha.    6.663                100%

15) Palomonte                                                                                      Sup. Ha.    2.830                100%

16) Pertosa                                                                                           Sup. Ha.       622                100%

17) Petina                                                                                             Sup. Ha.    3.512                100%

18) Polla                                                                                               Sup. Ha.    4.712                100%

19) Ricigliano                                                                                       Sup. Ha.    2.773                100%

20) Romagnano al Monte                                                                    Sup. Ha.       965                100%

21) Sala Consilina                                                                                Sup. Ha.    5.918                100%

22) Salvitelle                                                                                        Sup. Ha.       953                100%

23) San Gregorio Magno                                                                     Sup. Ha.    4.983                100%

24) San Pietro al Tanagro                                                                    Sup. Ha.    1.530                100%

25) San Rufo                                                                                       Sup. Ha.    3.162                100%

26) Sant’Arsenio                                                                                  Sup. Ha.    2.019                100%

27) Sanza                                                                                            Sup. Ha.    2.018                   16%

28) Sassano                                                                                        Sup. Ha.    4.727                100%

29) Sicignano degli Alburni                                                                 Sup. Ha.    7.343                   91%

30) Teggiano                                                                                       Sup. Ha.    6.161                100%

___________________

                                         TOTALE                  Sup. Ha.  104.980

 

La percentuale del 100% riportata a fianco della superficie territoriale comunale classificata di bonifica integrale indica che tutto il territorio comunale rientra nel comprensorio classificato di bonifica integrale. Le percentuali diverse dal 100% riportate a fianco delle superfici territoriali indicano la parte del territorio comunale rientrante nel bacino idrografico del fiume Tanagro e nel comprensorio di bonifica integrale Tanagro.

 

Art. 3 – Perimetro del Comprensorio

La superficie rientrante nel comprensorio classificato di bonifica integrale ed il perimetro del comprensorio di bonifica Tanagro risultano dal decreto del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 764 del 17-11-03 e dai relativi allegati che formano tutti parte integrante e sostanziale del presente Statuto.

 

Art. 4 – Funzioni

Il Consorzio esplica le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi statali e regionali, ovvero che siano comunque necessari per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

In particolare provvede a:

a) la sistemazione e l’adeguamento della rete scolante, la captazione, raccolta, provvista, adduzione e distribuzione d’acqua ad usi prevalentemente irrigui, nonché la sistemazione, regimazione e regolazione dei corsi d’acqua di bonifica ed irrigui ed i relativi manufatti;

b) il sollevamento e la derivazione delle acque e connesse installazioni;

c) la sistemazione idraulico agraria e la bonifica idraulica;

d) gli interventi di completamento, adeguamento funzionale e ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo e quelle per l’estendimento dell’irrigazione con opere di captazione, raccolta, adduzione e distribuzione delle acque irrigue, ivi compresi gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con lo scopo di contenere i consumi energetici;

e) gli interventi realizzati in esecuzione dei piani e dei programmi adottati dalle Autorità di bacino;

f) la progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche di bonifica affidate in concessione dalla Regione e la successiva gestione delle opere eseguite;

g) la realizzazione, su concessione dello Stato e della Regione, di quegli interventi di cui alla legge 183/1989, art.3, da eseguirsi nei comprensori di bonifica previsti dai programmi di cui agli artt. 17 e 21 della stessa legge e dall’art. 10 della L.R. n. 8/1994, ovvero negli schemi previsionali e programmatici di cui alla legge n. 183/1989, art.31;

h) la realizzazione e gestione degli impianti a prevalente uso irriguo, gli impianti per l’utilizzazione in agricoltura di acque reflue, ivi compresa la realizzazione e gestione di impianti di trattamenti reflui, gli acquedotti rurali e gli altri impianti, compresi nei sistemi promiscui, funzionali ai sistemi civili e irrigui di bonifica, in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 36/1994, art.27;

i) l’utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l’approvvigionamento di imprese produttive, con il ricorso alle procedure indicate dalla legge n. 36/1994, art.27;

j) la realizzazione di quelle azioni di salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente ad esso affidate dallo Stato, dalla Regione e/o dalla Comunità Europea, secondo le indicazioni contenute nei programmi di tutela dell’ambiente;

k) la progettazione e l’esecuzione di interventi, ad esso affidati dalla Regione, dagli enti da essa dipendenti e dagli enti locali territoriali, anche al di fuori dei comprensori di bonifica; il relativo provvedimento di affidamento in concessione indicherà anche da quali soggetti le opere saranno gestite successivamente all’esecuzione;

l) concorrere, anche attraverso appositi accordi di programma con le competenti autorità, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturazione dei corsi d’acqua e della fitodepurazione, come previsto dal Lgs. 152/1999, art.3, co.6;

m) la conclusione, su iniziativa della Regione o degli enti locali, di accordi di programma ai sensi del D.Lgs. 18.8.2000 267, art. 34, per la realizzazione in modo integrato e coordinato tra il Consorzio e gli enti locali di azioni di comune interesse e, comunque, per il conseguimento di obiettivi comuni rientranti nell’ambito delle rispettive finalità istituzionali;

n) la predisposizione del piano generale di bonifica ed i suoi aggiornamenti, in coordinamento con i piani di bacino, la programmazione regionale e provinciale;

o) assumere in nome e per conto dei proprietari interessati, su loro richiesta ovvero su disposizione della Giunta regionale, l’esecuzione e la manutenzione delle opere di bonifica obbligatorie di competenza privata e di tutte le altre opere di interesse particolare di un solo fondo o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite e mantenute le opere pubbliche di bonifica;

p) l’assistenza dei consorziati nella trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende e nella loro gestione nonché, su richiesta e in nome e per conto degli interessati, nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario e nel conseguimento delle relative provvidenze e di progettazione, esecuzione e gestione di infrastrutture tese a valorizzare i prodotti agroalimentari e promuoverne la loro diffusione e commercializzazione;

q) la realizzazione degli interventi e dei ripristini conseguenti a danni discendenti da calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche;

r) l’assunzione di tutti gli altri compiti che possano essere affidati dagli organi competenti nell’interesse del comprensorio nonché quello di promuovere, svolgere ed incoraggiare, anche congiuntamente con gli altri Enti similari, iniziative tendenti all’addestramento ed alla formazione di maestranze nel settore agricolo e della bonifica, nonché iniziative nel campo della ricerca e della formazione nel settore ambientale e della difesa del suolo.

 

Art. 5 – Potere impositivo

Il Consorzio ha il potere di imporre contributi a carico dei proprietari dei beni immobili, sia agricoli che extragricoli, siti nel comprensorio di competenza che traggono beneficio dalle opere pubbliche di bonifica, secondo la disciplina di cui agli artt. 12 e 13 della L.R. n.4/2003.

I contributi di cui al precedente comma costituiscono oneri reali sugli immobili e sono riscossi direttamente, ovvero per mezzo dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi, nei modi e termini stabiliti dalla legge.

Possono essere adottate, in via convenzionale, procedure e modalità integrative della riscossione a mezzo ruolo.

Ai fini della determinazione dell’ammontare dei contributi il Consorzio provvede alla predisposizione di un piano di classifica degli immobili rientranti nel comprensorio, che individua i benefici che essi traggono dall’attività svolta dal Consorzio, ne quantifica i rapporti, stabilendo gli indici di beneficio per ciascun immobile.

Agli effetti della determinazione dell’ammontare dei contributi vanno considerate le spese di funzionamento del Consorzio e quelle di manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica in gestione al Consorzio che non siano assunte a carico dei soggetti di cui al successivo 8°comma, ovvero della Regione o di altri enti pubblici.

Dalla determinazione delle spese da ripartire restano, comunque, escluse le opere di carattere civile-infrastrutturale consegnate ai Comuni, alle Province ed alle Comunità montane, nonché l’esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica dichiarate di preminente interesse regionale, i cui oneri di manutenzione e gestione, ai sensi dell’art.2, co.3, della L.R. n.4/2003, sono a carico della Regione.

Tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, in regola con le norme vigenti in materia di depurazione e provenienti da insediamenti di qualunque natura, sono obbligati a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.

Gli utenti tenuti all’obbligo di pagamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura, ai sensi della legge n.36/94, art.14, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica connesso ai servizi di raccolta, collettamento, scolo ed allontanamento delle acque meteoriche, che è posto a carico dei soggetti gestori del servizio idrico integrato ai sensi del 4° comma dell’art. 13 della L.R. n. 4/2003; restano pertanto obbligati al pagamento dei soli servizi attinenti all’attività di difesa idraulica.

Nelle more dell’affidamento del servizio idrico integrato, l’importo relativo ai contributi consortili di scolo di cui al precedente comma rimane a carico della Regione.

Resta fermo per i proprietari consorziati di cui al precedente comma 8, l’obbligo del pagamento dei contributi di bonifica relativi ai benefici di difesa idraulica discendenti dalla corrispondente attività svolta dal Consorzio.

II Consorzio provvede al censimento degli scarichi nei canali consortili, per ognuno dei quali vengono predisposti gli atti di concessione, individuando il relativo canone in proporzione al beneficio ottenuto. Le somme relative ai canoni  sopraindicati sono esclusivamente utilizzate per il contenimento dei contributi consortili addebitabili agli immobili ove insistono gli insediamenti da cui provengono i singoli scarichi.

Il servizio di tesoreria, per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese, è affidato ad un istituto bancario a trattativa privata, previa gara informale tra almeno cinque istituti di credito.

 

CAPO 2°

ORGANI DEL CONSORZIO

 

Art. 6 – Organi del Consorzio

Sono organi del Consorzio:

a) l’Assemblea dei Consorziati;

b) il Consiglio dei Delegati;

c) la Deputazione Amministrativa;

d) il Presidente;

e) iI Collegio dei Revisori dei Conti;

 

Sezione 1 – L’ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

 

Art. 7 – Costituzione

L’Assemblea dei consorziati ha funzioni elettive.

Essa è costituita da sezioni separate con sede nei Comuni del comprensorio di bonifica. Per ogni sezione viene istituito un seggio composto da un Presidente, da due scrutatori e da un segretario nominati dalla Deputazione Amministrativa. Ad ogni sezione sono assegnati i proprietari di immobili con residenza nel Comune sede della sezione. I proprietari di immobili non residenti nei comuni del comprensorio di bonifica saranno assegnati alla sezione del Comune di Sala Consilina.

Essa è costituita da tutti i proprietari di immobili siti nel comprensorio consortile, iscritti nel catasto del Consorzio, che godano dei diritti civili e siano in regola con il pagamento dei contributi consortili.

Solidalmente con il proprietario o in luogo dello stesso, se lo richiedono, sono iscritti nel catasto consortile e fanno parte dell’Assemblea dei consorziati i titolari di diritti reali, nonché gli affittuari ed i conduttori dei terreni ricadenti nel comprensorio i quali, per norma di legge o per contratto, siano tenuti a pagare, in tutto o in parte, i contributi consortili.

L’Assemblea dei consorziati elegge i membri elettivi del Consiglio dei Delegati.

 

Art. 8 – Elezioni

Ai fini delle elezioni dei Delegati, i consorziati sono suddivisi in quattro fasce, a seconda del diverso carico contributivo.

Alla prima fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale ed il numero delle ditte consorziate.

Alla seconda fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima fascia ed il numero totale delle ditte contribuenti del Consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima fascia.

Alla terza fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima e della seconda fascia ed il numero totale delle ditte contribuenti del Consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima e alla seconda fascia.

Alla quarta fascia appartengono i consorziati che non rientrano nelle prime tre fasce.

La contribuenza consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi precedenti sono desunti dai ruoli dei contributi consortili relativi all’anno precedente a quello in cui vengono indette le elezioni.

L’elezione del Consiglio dei Delegati si svolge a scrutinio segreto, contemporaneamente e separatamente, fascia per fascia, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi nella lista degli aventi diritto al voto della rispettiva fascia.

Le liste dei candidati sono presentate da un numero di consorziati non inferiore al 2% degli aventi diritto al voto della fascia, esclusi i candidati, con un minimo di quindici consorziati.

Il numero dei candidati compresi in ciascuna lista deve essere pari al numero dei delegati da eleggere per la fascia di appartenenza. Per ciascun candidato dovrà essere indicato il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita ed il numero identificativo dell’elenco dei contribuenti.

Nell’ambito di ciascuna fascia, il numero dei delegati da assegnare a ciascuna lista, è pari alla percentuale di voti ottenuti dalla lista; in caso di resto, i Delegati da assegnare sono attribuiti alle liste con maggiori quozienti.

Sono eletti, all’interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

Se in una fascia è stata presentata una sola lista di candidati, gli elettori possono dare il voto di preferenza anche ad aventi diritto al voto della medesima fascia, non compresi nella lista presentata. In questo caso, risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

A tal fine sulle schede saranno tracciate tante righe in bianco quanti sono i consiglieri da eleggere in quella fascia, sulle quali l’elettore potrà scrivere i nomi che intende votare.

Qualora risulti votato un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere in quella fascia la scheda sarà considerata nulla.

Ogni fascia elegge un numero di Delegati, sul totale da eleggere, percentualmente pari al rapporto tra la contribuenza della singola fascia e la contribuenza consortile totale. Nel caso in cui il numero dei delegati di ogni singola fascia esprima valori non interi, l’assegnazione del numero di delegati a ciascuna fascia sarà stabilita arrotondando all’unità superiore i valori con decimali maggiori, fino alla concorrenza del numero totale dei delegati da eleggere.

Le liste devono essere consegnate entro le ore 12 del ventesimo giorno anteriore a quello di convocazione dell’Assemblea ad un funzionario, all’uopo delegato dal Presidente, che ne accuserà ricevuta apponendo l’ora di consegna, la data e la propria firma sul duplo della lista che all’uopo il presentatore dovrà predisporre.

Le liste devono essere firmate per accettazione dai candidati e sottoscritte dai presentatori. Le firme dei candidati e dei presentatori dovranno essere autenticate da un notaio o dal funzionario del Consorzio all’uopo designato dal Presidente.

Nessun candidato può figurare in più di una lista e nessuno può presentare più di una lista.

Qualora più liste contengano eguali firme di candidati e di presentatori si ritiene valida l’accettazione o la presentazione per la lista che viene presentata per prima, ritenendosi come non apposte quelle delle liste successive; le firme depennate non concorrono al raggiungimento del 2% (con minimo di quindici) dei presentatori. Le determinazioni in ordine all’accettazione delle liste, nonché all’eliminazione delle firme ricorrenti in più di una lista, saranno comunicate al primo firmatario presentatore della relativa lista anteriormente alla data di svolgimento delle elezioni, con motivazione.

Le liste accettate saranno dal Consorzio distintamente trascritte secondo l’ordine di presentazione sulle schede predisposte per la votazione, rispettando l’ordine in cui i candidati figurano nelle singole liste. In testa a ciascuna lista sarà stampata una casella ed a lato di ciascun candidato una casella di minori dimensioni.

Per votare i candidati che figurano in una lista va apposto un segno sulla casella stampata in testa alla lista medesima. L’elettore può altresì votare singoli candidati indicati nella stessa lista apponendo un segno sulle relative caselle.

 

Art. 9 – Diritto al voto

Ogni membro dell’Assemblea dei consorziati ha diritto ad un solo voto, a meno che non ricopra anche la qualifica di rappresentante legale di persone giuridiche, ovvero di curatore o amministratore di fallimento, secondo quanto previsto al 3° comma del presente articolo. In tal caso ha diritto a due voti distinti.

Ogni avente diritto al voto, da esercitarsi nella fascia in cui risulta maggior contribuente, può farsi rappresentare nell’Assemblea dei consorziati, mediante delega, da un altro consorziato iscritto nella stessa fascia e votante nella stessa sezione; non è ammesso il cumulo di più di due deleghe.

Non hanno diritto al voto i consorziati persone fisiche che non godono dei diritti civili.

Per le persone giuridiche, per i minori e per gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall’amministratore.

In caso di comunione, il diritto al voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa al quale è conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega, si considera quale rappresentante, l’intestatario della ditta iscritta nella lista degli aventi diritto al voto a cui è stato imputato il contributo e che ha provveduto a pagarlo, con dichiarazione dello stesso di inesistenza di deleghe da parte degli altri titolari della comunione.

In ogni caso, i soggetti di cui ai commi 4 e 5 depositano alla segreteria del Consorzio, venti giorni prima della riunione dell’Assemblea dei consorziati, le relative deleghe o atti abilitanti all’espressione del voto.

Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante è autenticata da notaio, segretario comunale o funzionario del Consorzio all’uopo autorizzato.

La formazione dell’elenco e la composizione delle fasce di contribuenza degli aventi diritto al voto, cui sovrintende il Consiglio dei Delegati, deve avvenire ogni volta che viene convocata l’Assemblea. L’elenco dovrà contenere per ciascun avente diritto al voto: – l’attribuzione della fascia; – le generalità; – l’ammontare complessivo del contributo iscritto nei ruoli; – l’attribuzione della sezione presso la quale deve essere esercitato il diritto al voto.

La deliberazione di approvazione dell’elenco e della composizione delle fasce degli aventi diritto al voto dovrà essere pubblicata oltre che nell’albo consortile, anche nell’albo pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio, per un periodo di quindici giorni consecutivi.

Durante lo stesso periodo l’elenco dovrà essere depositato, a disposizione degli interessati, presso gli Uffici del Consorzio e dei Comuni anzidetti.

Dell’avvenuto deposito dell’elenco dovrà essere data contemporanea notizia mediante avviso da pubblicarsi su due giornali quotidiani aventi particolare diffusione locale. Nell’avviso dovranno altresì essere indicati il termine e le modalità per la presentazione di eventuali reclami da parte degli interessati.

I reclami contro l’elenco devono essere diretti al Consiglio dei Delegati ed inviati, mediante raccomandata con a.r., presso la sede del Consorzio entro il termine perentorio di quindici giorni dall’ultimo di pubblicazione.

Il Consiglio dei Delegati, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, si pronunzia con provvedimento motivato sui reclami ed introduce le conseguenti eventuali variazioni all’elenco. Tali decisioni vengono comunicate ai ricorrenti con raccomandata con a.r..

Decisi i ricorsi ed acquisite le designazioni dei rappresentanti di cui ai precedenti commi 4 e 5, il Consiglio dei Delegati introduce nell’elenco degli aventi diritto al voto le generalità dei votanti e dispone gli stralci dell’elenco per le rispettive sezioni elettorali.

La convocazione dell’Assemblea viene fatta dal Presidente del Consorzio, previa deliberazione del Consiglio dei Delegati, mediante manifesto da pubblicarsi nell’albo consortile almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’Assemblea.

Il manifesto sarà altresì divulgato mediante affissione murale nei Comuni e nelle frazioni del comprensorio da effettuarsi almeno sette giorni prima di quello fissato per l’Assemblea. In questo manifesto saranno indicati l’oggetto, il giorno, l’ora di inizio e termine delle votazioni, la sede delle sezioni e le liste dei candidati distinte per fasce. Vi sarà riportato anche estratto del testo degli artt. 7, 8 e 9 dello Statuto.

Della data di convocazione dell’Assemblea verrà data anche comunicazione mediante avviso da pubblicarsi su due giornali quotidiani scelti fra quelli di maggiore diffusione locale.

L’Assemblea ha luogo normalmente ogni cinque anni, e possibilmente entro il 30 del mese di novembre, sempre che siano trascorsi trenta giorni dall’ultima convocazione delle decisioni del Consiglio dei Delegati riguardo alla formazione dell’elenco degli aventi diritto al voto.

Dovranno essere predisposte schede differenziate per ciascuna delle quattro fasce in cui sono divisi gli aventi diritto al voto.

Le schede di votazione, timbrate dall’Amministrazione del Consorzio, dovranno essere consegnate al Presidente del seggio che, prima dell’inizio delle operazioni di voto, controllerà, insieme agli scrutatori, il numero di esse complessivo e distinto per fascia, facendo ciò risultare nell’apposito verbale.

Tutte le schede devono essere firmate e siglate sulla facciata dal Presidente del seggio o da uno scrutatore prima dell’inizio delle votazioni.

Nella sala delle votazioni è ammesso solo chi è iscritto nell’elenco degli aventi diritto al voto.

Alla votazione gli elettori sono ammessi nell’ordine di presentazione previo riconoscimento mediante: – esibizione di idoneo documento di identità valido, i cui estremi vengono annotati nell’apposita colonna dell’elenco di seggio; – attestazione di identità da parte di un membro del seggio che a tal fine appone la propria firma nella colonna di identificazione dell’elenco di seggio; – presentazione di altro elettore che all’uopo apporrà la propria firma nella predetta colonna.

All’atto del riconoscimento vanno esibite le eventuali deleghe conferite da altro consorziato.

In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell’elenco sezionale dei votanti, derivante da mero errore di trascrizione, il Presidente del seggio è autorizzato a far luogo seduta stante alle necessarie correzioni sulla base di apposita dichiarazione di rettifica a firma del Presidente del Consorzio, esibita o consegnata dall’interessato.

Le votazioni dovranno avere luogo in giorno festivo e tra l’apertura e la chiusura di esse debbono trascorrere almeno dodici ore. Gli aventi diritto al voto che al momento stabilito per la chiusura delle votazioni si trovino nell’apposita sala saranno ammessi a votare.

Il Presidente del seggio consegnerà a ciascun votante la scheda relativa alla fascia di iscrizione.

Il votante, espresso il voto a mezzo della scheda di cui sopra, la consegnerà, dopo averla chiusa, al Presidente del seggio, il quale dopo aver riscontrato che la scheda è quella da lui consegnata all’elettore, la introdurrà subito nell’apposita urna. Nel contempo uno degli scrutatori apporrà la firma accanto al nome del votante contenuto nell’elenco degli aventi diritto al voto. Sono nulle le schede che oltre alla espressione del voto contengono qualsiasi annotazione o segno, anche involontario, che possa renderne identificabile la provenienza.

Il Presidente e gli scrutatori decidono a maggioranza sulle questioni che dovessero insorgere in seguito alle operazioni di voto e le decisioni prese saranno riportate a verbale.

Subito dopo la chiusura della votazione il Presidente e gli scrutatori procederanno allo scrutinio, previo riscontro del numero delle schede contenute nell’urna con quelle dei consorziati registrati sull’elenco. Di tali operazioni dovrà essere redatto apposito verbale da trasmettersi senza indugio all’Amministrazione del Consorzio unitamente a tutte le schede, comprese quelle nulle o non utilizzate, alle deleghe ed agli altri atti.

Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

Per quant’altro non previsto si rinvia ad appositi atti e valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del capo V del D.P.R. n. 570 del 16-5-1960 e successive modifiche ed integrazioni.

I risultati delle votazioni sono pubblicati all’albo consortile non oltre tre giorni dalla chiusura delle operazioni.

I relativi verbali sono inviati senza ritardo al Presidente della Giunta Regionale.

Eventuali ricorsi avverso i risultati delle elezioni sono presentati al Presidente della Giunta Regionale entro dieci giorni dalla data di pubblicazione.

Sui ricorsi decide il Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta Regionale, da adottare nei successivi venti giorni.

Entro quaranta giorni dalle elezioni dei delegati da parte dell’Assemblea dei consorziati, il Presidente della Giunta Regionale provvede alla nomina dei membri di diritto.

Il Consiglio dei Delegati può utilmente funzionare e deliberare anche in assenza della nomina dei membri di diritto.

Art. 10 – Ineleggibilità ed incompatibilità

Non possono essere eletti nel Consiglio dei Delegati:

  1. gli interdetti e gli inabilitati;
  2. i falliti;
  3. gli interdetti dai pubblici uffici;
  4. coloro che hanno riportato condanne o sono sottoposti a misure che non consentono le iscrizioni nelle liste elettorali politiche, salvi gli effetti della riabilitazione;
  5. i dipendenti della Regione cui competono funzioni di controllo sull’amministrazione del Consorzio;
  6. i dipendenti, a qualsiasi titolo, del Consorzio;
  7. coloro che gestiscono il denaro consortile o che, avendolo gestito, non ne hanno reso il conto;
  8. coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
  9. coloro che eseguono opere per conto del Consorzio;
  10. coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio.

Le cause suindicate, se intervengono in corso di mandato, comportano decadenza dall’incarico.

Le cariche di Presidente, Vicepresidente e componente della Deputazione Amministrativa sono incompatibili con la carica di Consigliere regionale, Presidente e Vicepresidente della giunta provinciale, Sindaci dei Comuni ricadenti totalmente o parzialmente nel comprensorio consortile e Presidenti degli enti strumentali della Regione.

 

Sezione 2 IL CONSIGLIO DEI DELEGATI

 

Art. 11 – Composizione

II Consiglio dei Delegati è composto da dieci consiglieri eletti dall’Assemblea dei consorziati fra gli aventi diritto al voto, e quattro membri di diritto, di cui tre nominati dall’Amministrazione Provinciale di Salerno e uno nominato dalla Regione.

I membri di diritto hanno voto deliberativo.

 

Art. 12 Competenze

Il Consiglio dei Delegati determina l’indirizzo operativo ed amministrativo del Consorzio e ne controlla l’attuazione; esercita la potestà regolamentare attribuitagli dalle leggi e dal presente Statuto; approva i piani e programmi dell’attività consortile.

Spetta, in particolare, al Consiglio dei Delegati:

a) proclamare i risultati delle votazioni dell’Assemblea dei consorziati e gli eletti;

b) eleggere, tra i suoi membri elettivi, con separate votazioni, adottate a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti dei presenti, il Presidente, il Vice Presidente e gli altri due componenti la Deputazione Amministrativa; le preferenze esprimibili non devono essere superiori ai due terzi, arrotondato all’unità superiore, dei componenti da eleggere;

c) eleggere tre revisori dei conti effettivi e due supplenti;

d) di stabilire che ai componenti degli organi Consortili vengano riconosciuti gli emolumenti per l’espletamento delle proprie funzioni, nel rispetto delle norme vigenti. Hanno diritto al compenso esclusivamente il Presidente e due componenti della Deputazione Amministrativa. Tali emolumenti dovranno essere determinati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione. Di stabilire il compenso spettante ai componenti del Collegio dei revisori dei Conti (modifiche apportate  con Deliberazione Consiliare n. 10 del 05/04/2018 e con Decreto Dirigenziale Regionale n. 58 del 18/07/2018).

e) adottare lo Statuto e le sue eventuali variazioni;

f) adottare i regolamenti di amministrazione, il piano di organizzazione variabile e le eventuali modifiche;

g) approvare il programma triennale e l’elenco annuale degli interventi unitamente al bilancio preventivo;

h) adottare il regolamento per le elezioni;

i) predisporre il piano generale di bonifica;

j) convocare l’Assemblea dei consorziati per le elezioni del Consiglio dei Delegati;

k) adottare il piano di classifica per il riparto delle spese di manutenzione ed esercizio delle opere in gestione al Consorzio, nonché delle spese generali di funzionamento;

l) deliberare il bilancio di previsione e le relative variazioni;

m) deliberare il conto consuntivo;

n) deliberare l’assunzione di mutui;

o) deliberare sull’acquisto e sull’alienazione di beni immobili, nonché sulla
costituzione, modificazione ed estinzione degli altri diritti reali immobiliari;

p) deliberare la costituzione, nel suo interno, di commissioni aventi compito di istruire e riferire, in sede consultiva, su materie di sua competenza;

q) deliberare la partecipazione con responsabilità limitata ad Enti, Società ed Associazioni la cui attività rivesta interesse per la bonifica e per l’irrigazione, nonché per la tutela delle acque e dell’ambiente;

r) deliberare la decadenza dalla cariche qualora ricorrano le condizioni di cui al successivo 23;

s) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti al suo esame dalla Deputazione

 

Art. 13 Convocazione

Il Consiglio dei Delegati si riunisce di diritto non meno di due volte all’anno.

Le riunioni del Consiglio dei Delegati hanno luogo nella sede del Consorzio o in altro edificio idoneo allo scopo.

La convocazione del Consiglio dei Delegati è disposta dal Presidente, con preavviso, mediante posta elettronica certificata inviata almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

L’atto di convocazione deve contenere l’ordine del giorno ed indicare il luogo, il giorno e l’ora della riunione.

In caso di urgenza, la convocazione deve essere disposta con preavviso di quarantotto ore, esclusi i giorni festivi, mediante posta elettronica certificata.

Almeno quarantotto ore prima della riunione, esclusi i giorni festivi e quelli non lavorativi, gli atti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno saranno depositati presso la Segreteria del Consorzio, a disposizione dei Consiglieri.

Il Consiglio dei Delegati è altresì convocato, mediante posta elettronica certificata e con indicazione degli argomenti da trattare, su richiesta della maggioranza dei componenti la Deputazione Amministrativa o di almeno un quinto dei consiglieri in carica o del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi del successivo art. 34, ultimo comma.

Comma aggiunto: La convocazione del Consiglio dei Delegati sarà inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata che ogni Consigliere ha comunicato all’Area Amministrativa del Consorzio.

Il Consiglio dei Delegati si riunisce in prima seduta entro trenta giorni dalla data delle operazioni elettorali su convocazione del Presidente uscente.

Assume la presidenza provvisoria il consigliere eletto con il più alto numero di voti preferenziali.

Comma aggiunto: Sono possibili integrazioni all’ordine del giorno del Consiglio dei Delegati, da comunicare ai Consiglieri tramite posta elettronica certificata almeno quarantotto ore prima della riunione stabilita.

(Modifiche ed aggiunte apportate con Deliberazione del Consiglio dei Delegati N. 13 del 07/05/2019)

Sezione 3 – DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

 

Art. 14  – Composizione

La Deputazione Amministrativa è composta dal Presidente del Consorzio, dal Vicepresidente e da altri due membri eletti ai sensi dell’art.12 lett.b) nonché dal rappresentante della Regione che ha voto deliberativo.

 

Art. 15 – Competenze

Spetta alla Deputazione Amministrativa:

a) approvare l’elenco degli aventi diritto al voto;

b) nominare i componenti dei seggi elettorali;

c) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all’Autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni; deliberare altresì sul conferimento degli incarichi legali quando la difesa del Consorzio non possa essere assunta dall’Ufficio legale e contenzioso dell’Ente sulla base del parere reso dal titolare e responsabile dell’Ufficio legale medesimo.

d) predisporre lo Statuto, i regolamenti di amministrazione, il piano di organizzazione variabile, nonché il regolamento per le elezioni;

e) provvedere alla costituzione, modificazione e risoluzione dei rapporti di lavoro del personale dipendente;

f) predisporre il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le relative relazioni;

g) deliberare con riguardo ai capitoli delle spese correnti, suddivisi in articoli, gli scostamenti degli stanziamenti che, nell’ambito di ogni singolo capitolo, non alterano il totale generale dello stesso;

h) deliberare sui ruoli di contribuenza, sulla base dei piani di classifica e del bilancio preventivo, deliberati dal Consiglio dei delegati;

i) deliberare sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia, per lo svolgimento di operazioni necessarie per l’adempimento delle finalità istituzionali dell’Ente, di crediti nei confronti dello Stato, della Regione, di Enti e di privati;

j) deliberare sui progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, anche ai fini della manutenzione ed esercizio delle opere, sulle perizie anche suppletive, di variante e di assestamento nonché sugli adempimenti dovuti e conseguenziali all’esecuzione e collaudo dei lavori;

k) deliberare sulle domande di concessione e di finanziamento dei lavori pubblici;

l) disporre sull’affidamento dei lavori, servizi e forniture ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamento;

m) deliberare sugli accordi di programma di cui al precedente art. 4;

n) disporre per l’aggiornamento del catasto consortile, nonché dell’elenco degli scarichi nei canali consortili;

o) predisporre ed aggiornare il piano per l’organizzazione dei servizi di emergenza del settore della bonifica che indica, fra l’altro, l’apparato organizzativo preposto al funzionamento delle strutture di bonifica;

p) predisporre l’elenco annuale ed il piano triennale degli interventi da approvarsi da parte del Consiglio dei Delegati unitamente al bilancio di previsione;

q) deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili, sulle locazioni e conduzioni dei beni immobili;

r) dare attuazione agli indirizzi generali approvati dal Consiglio dei Delegati;

s) deliberare sui servizi di Esattoria, Tesoreria e Cassa;

t) sovraintendere alla regolare conservazione e manutenzione delle opere e dei beni consorziali;

u) decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;

v) provvedere sulle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri organi consorziali – semprechè non ritenga di sottoporle all’esame del Consiglio dei Delegati – dandone notizia al Consiglio stesso nella adunanza immediatamente successiva.

 

Art. 16 – Provvedimenti di urgenza

In caso di urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio dei Delegati, la Deputazione Amministrativa può deliberare sulle materie di competenza del Consiglio stesso, ad eccezione di quelle indicate alle lettere a), b) , c) , d) , f) , i) , k)  del precedente articolo12.

Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio dei Delegati nella sua riunione immediatamente successiva.

La mancata ratifica comporta la responsabilità degli Amministratori che hanno adottato l’atto.

Rimangono salvi tutti gli effetti dell’atto amministrativo adottato fino al momento della negata ratifica.

Art. 17 – Convocazione

La Deputazione Amministrativa viene convocata dal Presidente non meno di sei volte all’anno. Deve altresì essere convocata quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta con l’indicazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni della Deputazione Amministrativa hanno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dal Presidente.

La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata ovvero tramite fax o posta elettronica spediti ai componenti almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Nel Caso di convocazione tramite fax o posta elettronica, la spedizione ai numeri ed agli indirizzi comunicati alla segreteria del Consorzio da ognuno dei componenti la Deputazione Amministrativa è attestata dalla ricevuta del fax e dalla ricevuta di posta elettronica riportanti la data e l’ora di trasmissione (Modifica apportata con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 14 del 19-10-2005).

Nell’avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma ovvero tramite fax non meno di due giorni prima della data della riunione. Nel caso di convocazione tramite fax, la spedizione ai numeri ed agli indirizzi comunicati alla segreteria del Consorzio da ognuno dei componenti la Deputazione Amministrativa è attestata dalla ricevuta del fax riportante la data e l’ora di trasmissione (Modifica apportata con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 14 del 19-10-2005).

Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all’ordine del giorno dandone comunicazione telegrafica ai componenti la Deputazione Amministrativa almeno ventiquattro ore prima dell’adunanza, con esclusione dei giorni festivi.

Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei componenti, almeno un giorno libero prima dell’adunanza, con esclusione dei giorni festivi e di quelli non lavorativi.

 

Sezione 4 – Presidente – Vicepresidente

 

Art. 18 – Presidente

II Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio.

Il Presidente esercita le seguenti principali funzioni:

a) sovrintende l’Amministrazione consorziale;

b) convoca e presiede il Consiglio dei Delegati e la Deputazione Amministrativa;

c) firma i ruoli di contribuenza e le delegazioni sui contributi consortili;

d) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni, aventi carattere d’urgenza, sottoponendoli alla ratifica della Deputazione Amministrativa;

e) sovrintende ai pagamenti e alle riscossioni in esecuzione delle delibere degli organi consorziali, controfirmando i relativi atti;

f) firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza con facoltà di delegare la Direzione del Consorzio;

g) cura l’esecuzione delle deliberazioni degli organi consorziali;

h) denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica rilevate dagli uffici;

i) stipula, sulla base delle deliberazioni della Deputazione Amministrativa, gli accordi di programma di cui al precedente art. 4;

j) presiede alle gare e alle licitazioni per l’aggiudicazione di appalti, forniture e servizi, con possibilità di delega ad altro componente della Deputazione Amministrativa o ad un Dirigente dell’Ente;

k) delibera, in caso d’urgenza tale da non consentire la convocazione della Deputazione Amministrativa, sulle materie di competenza della Deputazione Amministrativa stessa escluse quelle indicate all’art. 15, lett. z), e all’art. 16.

Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica della Deputazione Amministrativa nell’adunanza immediatamente successiva.

Il Presidente, inoltre, rilascia le concessioni precarie ivi compresi gli atti di concessione per l’immissione di scarichi nei canali consortili e licenze e concessioni temporanee ai consorziati, previo parere del direttore dell’Ente;

 

Art. 19 – Vicepresidente

II Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell’espletamento delle sue funzioni.

 

Sezione 5 – Disposizioni comuni

 

Art.20 – Accettazione cariche elettive

L’elezione si perfeziona con la proclamazione degli eletti, come previsto dal precedente art. 12, lett. a).

Alla convalida della elezione dei Consiglieri provvede il Consiglio dei Delegati nella prima seduta.

L’elezione a Presidente, Vicepresidente e a componente della Deputazione Amministrativa si perfeziona con l’accettazione della carica, dichiarata seduta stante al Consiglio dei Delegati e messa a verbale, o comunicata al Consorzio con lettera raccomandata entro otto giorni dal ricevimento deIl’avviso del risultato delle elezioni.

In caso di mancata accettazione della carica di Presidente, di Vicepresidente o componente della Deputazione Amministrativa, il Consiglio dei Delegati procederà a nuova elezione nella stessa seduta, ovvero in quella immediatamente successiva alla data di ricevimento della lettera di rinuncia.

 

Art. 21 – Durata cariche elettive

I componenti degli organi del Consorzio restano in carica cinque anni.

II quinquennio decorre per tutti gli organi dalla data di scadenza formale dei precedenti organi.

Le elezioni del Consiglio dei Delegati potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio.

 

Art. 22 Scadenza cariche elettive

I componenti il Consiglio dei Delegati entrano in carica all’atto della scadenza dell’Amministrazione uscente.

I Presidente, il Vicepresidente e gli altri componenti la Deputazione Amministrativa entrano in carica all’atto dell’accettazione di cui al precedente art. 20.

Gli organi cessati per scadenza del termine rimangono investiti della gestione interinale del Consorzio, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione sino all’effettivo insediamento dei nuovi corrispondenti organi.

 

Art. 23 – Cessazione cariche elettive

La cessazione dalla carica di consigliere può avvenire, oltre che per scadenza o scioglimento anticipato del Consiglio dei Delegati, per le seguenti cause:

– dimissioni;

– decadenza che viene pronunciata dal Consiglio dei delegati quando sia venuto meno uno dei requisiti di eleggibilità previsti dall’art. 24 della L.R. n.4/2003;

– annullamento dell’elezione per mancanza di un requisito di capacità od eleggibilità o per irregolarità delle operazioni elettorali;

–  accertata inabilità fisica o impedimento di carattere permanente incompatibile con l’esercizio della funzione;

– mancata partecipazione al Consiglio dei Delegati o alla Deputazione Amministrativa per tre volte consecutive senza giustificato motivo;

– inottemperanza all’obbligo previsto dal successivo art. 28.

 

Art. 24 – Dimissioni e decadenza dalle cariche

Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata indirizzata al Consorzio.

Esse devono essere assunte immediatamente al protocollo; sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio dei Delegati, previa comunicazione dei motivi all’interessato.

 

Art. 25 – Vacanza cariche

Nell’ipotesi di cui ai precedenti articoli 23 e 24, il consigliere può essere sostituito con deliberazione del Consiglio dei Delegati – da adottarsi entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla vacanza del seggio – solo se, nella stessa lista del consigliere da sostituire e della medesima fascia, vi erano uno o più candidati non eletti. Nella seconda ipotesi viene prescelto il candidato che ha conseguito il maggior numero dei voti.

I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.

Quando il Presidente, il Vicepresidente od alcuno dei componenti la Deputazione Amministrativa cessino dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro un mese il Consiglio dei Delegati per provvedere alla loro sostituzione.

Nel caso che il numero dei componenti assegnati al Consiglio dei Delegati scenda al di sotto della maggioranza dei componenti, dovrà essere convocata l’assemblea dei Consorzi per il rinnovo del Consiglio stesso, secondo le disposizioni e procedure previste nella legge regionale n.4/2003, nonché nel presente Statuto.

 

Art. 26 – Validità adunanze

Le adunanze del Consiglio dei Delegati sono valide con la presenza della maggioranza dei delegati in carica.

Il Consiglio dei Delegati, in assenza del presidente e del Vice Presidente, elegge uno dei suoi componenti alla presidenza della seduta.

Le adunanze della Deputazione Amministrativa sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in  carica, tra cui  i  l   Presidente o ill  Vicepresidente.

 

Art. 27 Segreteria organi consorziali

II Direttore del Consorzio assiste alle sedute del Consiglio dei Delegati e della Deputazione Amministrativa con voto consultivo.

La Segreteria degli organi consorziali viene svolta dal Direttore Amministrativo o da funzionario da lui delegato.

Nel caso in cui si discutano questioni riguardanti i componenti gli organi, il Direttore o altro funzionario presente alla seduta, l’interessato dovrà assentarsi e, qualora trattisi del Segretario, le funzioni di quest’ultimo saranno assunte dal più giovane dei presenti.

Potranno essere chiamati ad assistere alle sedute del Consiglio dei Delegati e della Deputazione Amministrativa altri funzionari del Consorzio od estranei, perché forniscano chiarimenti su determinati argomenti.

 

Art. 28 Astensioni

Il Consigliere o il componente la Deputazione Amministrativa che, in merito all’oggetto di una determinata deliberazione abbia, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve assentarsi temporaneamente dalla riunione.

La violazione dell’obbligo fissato al precedente comma comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferma restando la responsabilità per danni, oltrechè la possibilità di annullamento della deliberazione nell’ipotesi in cui, senza il voto di chi doveva astenersi, non si fosse raggiunta la maggioranza prescritta.

Art. 29 – Votazioni

Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta.

Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta e, qualora permanga la parità, il voto del Presidente viene computato come doppio, semprechè serva a raggiungere la maggioranza di cui al comma precedente.

 

Art. 30 Verbali adunanze

Per ogni adunanza viene redatto dal Segretario un verbale, il quale dovrà contenere la data, l’ora e il luogo dell’adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all’ordine dei giorno e un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e, in quella sede, ne abbiano fatto richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l’ora in cui viene chiusa la riunione.

I verbali sono firmati dal Presidente e da colui che ha svolto le funzioni di segretario.

 

Art. 31 – Pubblicazione deliberazioni

Le deliberazioni degli organi consorziali debbono essere pubblicate nell’Albo del Consorzio per 15 giorni consecutivi, con inizio della pubblicazione non oltre il quinto giorno successivo alla data della loro adozione.

Gli allegati che hanno formato oggetto di approvazione debbono essere tenuti a disposizione di chiunque vi abbia interesse in conformità a quanto disposto nella legge n. 241/90 e successive integrazioni e nel Regolamento consortile che disciplina le modalità di accesso e i casi di esclusione dall’accesso ai documenti amministrativi del Consorzio.

Le deliberazioni attinenti i controlli di legittimità e di merito, ex artt. 30 e­ 31 della L.R. n.4/2003, sono trasmesse alla Giunta regionale entro 10 giorni dalla loro adozione.

Le deliberazioni soggette al controllo di legittimità e di merito, indicate all`art. 30 della L.R. n.4/2003 restano depositate presso la sede del Consorzio per 30 giorni e del deposito è data notizia a mezzo di avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Art. 32 Copia deliberazioni

Gli interessati possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli organi consorziali e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime, ai sensi e nei limiti di cui al Regolamento consortile per la disciplina delle modalità di accesso e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi del Consorzio.

Art. 32 – Opposizioni

Contro tutte le deliberazioni gli interessati possono proporre opposizioni dinanzi all’organo che le ha emanate entro sette giorni decorrenti dall’ultimo di pubblicazione.

L’atto di opposizione è esaminato nella prima adunanza dell’organo competente ed è deciso con motivata deliberazione da comunicarsi al ricorrente a mezzo raccomandata a.r. entro 10 giorni.

L’opposizione non sospende l’esecutività della deliberazione.

Tutte le deliberazioni degli organi consortili sono esecutive fin dalla loro adozione, salvo quanto previsto dagli artt.30 e 31 della L.R. n.4/2003.

 

Sezione 6 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

 

Art. 34 Costituzione, Funzioni, Durata

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che sono eletti dal Consiglio dei Delegati.

Uno dei membri effettivi, con funzioni di Presidente, deve essere iscritto all’Albo professionale dei Dottori Commercialisti o nell’Albo dei Ragionieri.

Non possono essere eletti alla carica di Revisore dei Conti e se nominati decadono dall’Ufficio:

a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;

b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;

c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata

dell’interdizione;

d) coloro che non abbiano la cittadinanza italiana;

e) coloro che abbiano riportato condanne che non consentono la iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l’iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;

f) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;

g) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;

h) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora;

i) i dipendenti della Regione cui competono funzioni di controllo sull’amministrazione del Consorzio.

Non possono inoltre essere eletti Revisori i componenti il Consiglio dei Delegati, i dipendenti e gli ex dipendenti del Consorzio che percepiscono la pensione consortile, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.

I componenti il Collegio durano in carica cinque anni e non sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

a) vigila sulla gestione del Consorzio;

b) presenta al Consiglio dei delegati una relazione sul bilancio preventivo, sulle relative variazioni e sul rendiconto consuntivo ed esprime proprio parere sugli atti di variazione di bilancio;

c) accerta la corrispondenza del bilancio e del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

d) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.

Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste alle adunanze del Consiglio dei Delegati.

Il Presidente del Collegio o altro Revisore dal primo di volta in volta delegato, assiste alle adunanze della Deputazione Amministrativa.

I Revisori dei conti possono, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, dandone successiva immediata comunicazione scritta al Presidente del Collegio.

Il Revisore che, senza giustificato motivo, manchi a tre riunioni consecutive del Collegio decade dalla carica. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, il Consiglio provvede alla sostituzione dei Revisori effettivi e supplenti entro tre mesi dalla vacanza. I Revisori così nominati decadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.

I Revisori supplenti – con precedenza al più anziano di età – sostituiscono gli effettivi che cessano dalla carica, nelle more della emanazione. del provvedimento d’integrazione del Collegio di cui al comma precedente.

Delle riunioni del Collegio dei Revisori viene redatto verbale che deve essere trascritto in apposito registro con la sottoscrizione di tutti i presenti.

Il Collegio delibera a maggioranza. I dissenzienti hanno diritto di fare iscrivere a verbale i. motivi del proprio dissenso.

Qualora il Collegio dei Revisori dei Conti accerti gravi irregolarità dovrà chiedere al Presidente l’immediata convocazione del Consiglio dei Delegati, ai sensi del precedente art. 13.

 

Sezione 7AMMINISTRAZIONE

 

Art. 35 – Gestione patrimoniale e finanziaria.

La gestione del Consorzio è informata ai principi generali della contabilità finanziaria e di quella economico-patrimoniale ed è disciplinata dal Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria del Consorzio.

L’esercizio finanziario del Consorzio coincide con l’anno solare.

Il bilancio di previsione è approvato e inviato al controllo entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

Il conto consuntivo è approvato e trasmesso al controllo entro il 30 giugno dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio.

Le variazioni al bilancio di previsione nel corso dell’esercizio di competenza devono essere deliberate entro il 30 novembre di ciascun anno.

Sezione 8 – STRUTTURA OPERATIVA

 

Art. 36 –  Struttura operativa

La struttura operativa del Consorzio è ripartita in un’Area Amministrativa ed in un’Area Tecnica ed è definita dal piano di organizzazione variabile del personale.

Essa è diretta, coordinata e sovrintesa dal Direttore.

Spettano ai Dirigenti tutti i compiti che la legge o lo Statuto non riservano espressamente agli Organi dell’Ente, ed, in particolare:

  • la responsabilità della progettazione, del coordinamento per la sicurezza, delle procedure per l’appalto di lavori, forniture e servizi e per l’esecuzione di Opere Pubbliche ai sensi e per gli effetti della normativa pubblica di settore, ivi compresa la nomina dei coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di consulenti per prestazioni specialistiche e per la collaborazione nelle fasi di progettazione, appalto ed esecuzione di Opere Pubbliche;
  • la redazione dei contratti, quando rientra nella loro competenza funzionale;
  • gli atti di amministrazione e gestione del personale;
  • il rilascio di attestazioni, certificazioni, comunicazioni e di ogni altro atto consistente in manifestazione di giudizio e di conoscenza;
  • altri atti delegati dal Presidente del Consorzio, ivi compresi contratti di appalto, verbali di gara, concessioni ed autorizzazioni ai sensi del vigente regolamento consortile di polizia idraulica;
  • la redazione in sede di predisposizione del bilancio preventivo di una relazione programmatica con la quale si proponga agli organi istituzionali dell’Ente le linee di sviluppo dell’attività consortile in relazione alla programmazione dell’Ente, delle linee di finanziamento in atto e delle esigenze economico-produttive del territorio in linea con obiettivi di sviluppo sostenibile da porre alla base di ogni attività dell’Ente, detta relazione dovrà essere esaminata ed approvata se condivisa dall’Amministrazione Consortile in uno al bilancio di previsione costituirà piano di lavoro ed obiettivo di gestione per l’anno di riferimento del bilancio preventivo a cui dovrà uniformarsi l’attività della struttura operativa coordinata dal direttore;
  • la redazione in sede di predisposizione del bilancio consuntivo di una relazione che dia conto delle attività svolte e della loro coerenza con la relazione programmatica di cui al precedente punto 6;
  • spetta al dirigente a cui è conferito l’incarico di datore di lavoro ai sensi della Legge 626/94 di decretare impegni di spesa, liquidazioni e pagamenti per attività concernenti lo svolgimento del ruolo di datore di lavoro nell’ambito dei limiti fissati con apposito stanziamento nel bilancio consortile. Gli atti ed i compiti di cui ai precedenti punti sono riservati alla competenza del Direttore Generale, del Direttore dell’Area Tecnica o Amministrativa, per quanto di rispettiva competenza.
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