Statuto

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE VALLO DI DIANO E TANAGRO

 

 

STATUTO

 

 

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA G.R.CAMPANIA N. 304

DEL 18/06/2026

 

INDICE

 

CAPO 1° NATURA GIURIDICA – SEDE – COMPRENSORIO – PERIMETRO – FUNZIONI – POTERI

 

Art.1 – Natura Giuridica – Sede Art.2 – Comprensorio

Art.3 – Perimetro del Comprensorio Art.4 – Funzioni istituzionali e compiti

Art.5 – Accordi di Programma, intese e convenzioni Art.6 – Potere impositivo – Contributi

Art.7 – Catasto consortile

 

CAPO 2° ORGANI DEL CONSORZIO

 

 

Art.8 – Organi del Consorzio

 

Sezione 1^ – Assemblea dei consorziati

Art.9 – Costituzione

Art.10 – Elezioni dei delegati Art.11 – Diritto al voto

Art.12 – Ineleggibilità e incompatibilità

 

Sezione 2^ – Consiglio dei delegati

Art.13 – Composizione Art.14 – Competenze Art.15 – Convocazione

 

Sezione 3^ – Comitato esecutivo

Art.16 – Composizione Art.17 – Competenze

Art.18 – Provvedimenti di urgenza

 

Art.19 – Convocazione

 

Sezione 4^ – Presidente – Vicepresidente

Art.20 – Presidente

Art.21 – Funzioni del Presidente Art.22 – Provvedimenti di urgenza Art.23 – Vicepresidente

 

Sezione 5^ – Disposizioni comuni Art.24 – Accettazione cariche elettive Art.25 – Inizio cariche elettive Art.26 – Durata cariche elettive Art.27 – Cessazione cariche elettive Art.28 – Dimissioni dalle cariche Art.29 – Decadenza dalle cariche

Art.30 – Vacanza cariche e sostituzioni Art.31 – Indennità di carica

Art.32 – Validità Adunanze

Art.33 – Segreteria Organi Consorziali Art.34 – Conflitti di interesse – Astensioni Art.35 – Votazioni

Art.36 – Verbali delle adunanze

Art.37 – Adozione e pubblicazione deliberazioni Art.38 – Visione e copia atti amministrativi Art.39 – Opposizioni e ricorsi

 

Sezione 6^ – Collegio dei Revisori dei Conti Art.40 – Costituzione, Funzioni, Durata Art.41 – Indennità di carica

 

Sezione 7^ – Amministrazione

 

Art. 42 – Organizzazione degli uffici

Art. 43 – Funzioni e responsabilità della dirigenza Art. 44 – Direttore generale

Art. 45 – Gestione patrimoniale e finanziaria

 

 

Sezione 8^ – Riparto della contribuenza

 

Art. 46 – Piano di classifica Art. 47 – Ruoli di contribuenza

 

Sezione 9 – Organismi consultivi

 

Art. 48 – Tavolo di confronto

 

CAPO 1°

 

NATURA GIURIDICA – SEDE – COMPRENSORIO – PERIMETRO – FUNZIONI – POTERI

 

Art. 1

Natura Giuridica – Sede

 

 

II Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro, costituito con Regio Decreto del 21 marzo 1926, n. 1274, registrato alla Corte dei Conti il 22 aprile 1926 al registro 6 del foglio 2116, è retto dal presente Statuto, adottato ai sensi della Legge Regionale n. 7/2025, dal Protocollo di intesa Stato-Regioni del 18.09.2008, dai regolamenti consortili e dall’ulteriore normativa applicabile ai Consorzi.

II Consorzio, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, dall’art. 9 della Legge Regionale 6 giugno 2025 n. 7 nonché dall’art. 862 del Codice Civile, ha personalità giuridica pubblica ed è annoverato tra gli Enti Pubblici Economici a carattere associativo chiamati ad operare nel rispetto dei criteri di efficienza, trasparenza ed economicità.

Il Consorzio ha sede legale e amministrativa in Sala Consilina (Salerno) alla Via Mezzacapo, n. 39, e può avere sedi operative decentrate all’interno del proprio comprensorio.

L’emblema del Consorzio sarà definito con specifica deliberazione del Consiglio dei Delegati.

Approvato l’emblema, il Consorzio si doterà di un proprio gonfalone, una bandiera e una fascia di rappresentanza riportanti lo stemma e che potranno essere utilizzati solo per fini istituzionali e per iniziative autorizzate dal Presidente.

 

Art. 2 Comprensorio

 

Il comprensorio del Consorzio, delimitato dall’art. 2, comma 2, lettera h) della

L.R. 6.6.2025, n. 7 e dall’allegato A della stessa, ha una superficie territoriale totale di

 

Ha 104.980, distribuita nella sola Provincia di Salerno e in 30 Comuni.

Nella specie, la superficie in ettari per Comuni è la seguente:

Comuni di:

 

1. Atena Lucana 2.575
2. Auletta 3.564
3. Buccino 6.548
4. Buonabitacolo 1.539
5. Caggiano 3.526
6. Casalbuono 3.445
7. Casaletto Spartano 1.638
8. Colliano 1.323
9. Contursi Terme 1.103
10.Corleto Monforte 1.289
11.Laviano 1.458
12.Monte San Giacomo 5.145
13.Montesano Sulla

Marcellana

10.936
14.Padula 6.663
15.Palomonte 2.830
16.Pertosa 622
17.Petina 3.512
18.Polla 4.712
19.Ricignano 2.773
20.Romagnano al Monte 965
21.Sala Consilina 5.918
22.Salvitelle 953
23.San Gregorio Magno 4.983
24.San Pietro al Tanagro 1.530
25.San Rufo 3.162
26.Sant’Arsenio 2.019
27.Sanza 2.018
28.Sassano 4.727
29.Sicignano degli Alburni 7.343
30.Teggiano 6.161
TOTALE ettari 104.980

 

 

 

Art. 3

Perimetro del Comprensorio

 

Il perimetro del comprensorio consortile, denominato “comprensorio di bonifica Tanagro”, comprende il sottobacino del Fiume Tanagro ricadente nel Bacino del Sele.

Con riferimento ai limiti fisici e amministrativi, a solo titolo indicativo, detto perimetro è così articolato:

a NORD: Montesano    S/M; Padula; Sala Consilina; Atena Lucana; Polla; Pertosa; Auletta; Buccino; Romagnano Al Monte; Colliano; Laviano; San Gregorio Magno;

Auletta

a EST: Montesano S/M; Casalbuono;

a SUD: Casalbuono; Sanza; Casaletto Spartano;

a OVEST: Contursi; Sicignano degli Alburni; Petina; Corleto Monforte; Palomonte; Ricigliano; Polla; Sant’Arsenio; San Pietro Al Tanagro; San Rufo; Teggiano; Monte San Giacomo; Sassano; Buonabitacolo; Sanza;

La superficie ed il perimetro del Consorzio risultano, in ogni caso, dagli atti costitutivi dell’Ente, dalle successive integrazioni e, comunque, dalla cartografia dell’allegato A della Legge Regionale 6 giugno 2025 n. 7, che fa fede ad ogni effetto.

 

Art. 4

Funzioni istituzionali e compiti

 

Il Consorzio esplica le funzioni ed i compiti ad esso attribuiti dalle leggi statali e regionali.

In particolare, nell’ottica di un ordinato assetto del territorio e delle sue risorse, la Legge Regionale 6 giugno 2025 n. 7 attribuisce al Consorzio tutte le funzioni volte a garantire la conservazione, la valorizzazione e la tutela del territorio oltreché la razionale utilizzazione delle risorse idriche per uso agricolo e la salvaguardia dell’ambiente rurale, di cui agli articoli 5, 6, 8, 10 e 14 della medesima Legge Regionale

6 giugno 2025 n. 7.

 

Precisamente, ai sensi dell’art.10 della L.R. n.7/2025, nel proprio comprensorio esso provvede:

  1. ai sensi e con le modalità previste negli articoli 6 e 7 della L.R. n. 7/2025, alla programmazione, alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e all’esercizio delle opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo, perseguendo l’autosufficienza energetica;
  2. quale Autorità di polizia idraulica: alla vigilanza sulle opere di bonifica e di irrigazione nonché sulle altre opere e sui corsi d’acqua del reticolo idrografico regionale affidati alla sua gestione ai sensi della L.R. n. 7/2025 legge; all’accertamento e alla contestazione delle violazioni previste dalle norme di polizia idraulica del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 e successive modificazioni, per le opere di bonifica, e del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni, per i corsi d’acqua del reticolo idrografico regionale e le altre opere ad esso affidati; all’intero procedimento per l’applicazione delle relative sanzioni amministrative e pecuniarie di cui alla legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati o subdelegati) i cui proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono destinati alla gestione e alla manutenzione delle opere vigilate di cui all’art. 10, comma 2 lettera a), della L.R. n. 7/2025;
  3. quali soggetti attuatori, nell’ambito delle rispettive competenze e nel proprio comprensorio, degli interventi previsti nella pianificazione di bacino predisposta dall’Autorità di bacino distrettuale e nella programmazione regionale degli interventi di difesa del suolo ad essi affidati ai sensi dell’articolo 7 della L.R. n. 7/2025;
  4. a partecipare alle attività di protezione civile e a quelle conseguenti a calamità naturali, secondo le direttive delle competenti strutture amministrative regionali contenenti le modalità operative ed il finanziamento regionale delle attività ed interventi al medesimo assegnati.
  5. all’esecuzione, su richiesta dei proprietari interessati ed a loro spese, delle opere private qualificate obbligatorie dai piani di bonifica;

 

  1. alla costruzione ed alla manutenzione delle opere private obbligatorie, in caso di inerzia dei proprietari obbligati, con oneri a carico degli inadempienti, ai sensi di quanto previsto all’articolo 8 della L.R. n. 7/2025;
  2. al ripristino, secondo le direttive della Regione, delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione conseguenti ai danni causati da calamità naturali in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38.);
  3. al rilascio dei pareri idraulici per la realizzazione di impianti serricoli nel comprensorio consortile ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della legge regionale del 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole.), e successive modifiche e integrazioni come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 2012, n. 33;
  4. al rilascio delle autorizzazioni idrauliche, delle concessioni, licenze e permessi e all’esercizio degli altri compiti di autorità idraulica di cui al regio decreto 368/1904, per le opere di bonifica, nonché alle funzioni di cui all’articolo 89, comma 1, lettere a) e c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e per tutto quanto ad esso affidato ai sensi della L.R. n. 7/2025, con utilizzo dei relativi proventi per finanziare le spese connesse alla gestione e manutenzione di tali opere;
  5. ad esprimere parere vincolante di compatibilità idraulica degli strumenti urbanistici comunali in relazione al reticolo idraulico di bonifica e a quanto ad esso affidato ai sensi della L.R. n. 7/2025;
  6. all’adempimento di ulteriori compiti connessi alle proprie finalità istituzionali, compresi quelli diretti alla realizzazione di infrastrutture destinate allo sviluppo del territorio rurale, alla salvaguardia e valorizzazione ambientale e paesaggistica, al risanamento delle acque anche al fine dell’utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d’acqua ed alla fitodepurazione, in attuazione di

 

piani e di programmi redatti dai soggetti istituzionalmente competenti, affidati al Consorzio su concessione e specifiche convenzioni, con oneri a loro carico;

  1. a termini dell’art. 8 della L.R. n. 7/2025, all’esecuzione e alla manutenzione delle opere di bonifica obbligatorie di competenza privata, e di tutte le altre opere di interesse particolare di un solo fondo o comuni a più fondi, necessarie per dare scolo alle acque, per assicurare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite e vengono gestite le opere pubbliche di bonifica;
  2. a termini dell’art. 14 della L.R. n. 7/2025, all’assistenza tecnica ai consorziati, in particolare quella irrigua che, attraverso l’impiego di validati modelli di stima dei fabbisogni irrigui delle colture, sistemi di consiglio irriguo e di divulgazione telematica, favorisca un uso razionale e sostenibile delle pratiche irrigue;
  3. a partecipare e promuovere programmi, progetti e iniziative comunitarie che interessino la bonifica, l’irrigazione, la difesa del suolo, la tutela delle acque e dell’ambiente;
  4. a partecipare ad ogni altra azione pubblica per la protezione del suolo, per la salvaguardia dell’ambiente, per la tutela e l’uso plurimo delle acque.

Inoltre, ai sensi dell’art. 10 della richiamata Legge Regionale 6 giugno 2025 n.

7, il Consorzio può:

  1. nel rispetto dell’articolo 166, comma 1 del decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni, utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per gli usi che comportano la restituzione delle acque e sono compatibili con le successive utilizzazioni, comprese la produzione di energia idroelettrica e l’approvvigionamento di imprese produttive;
  2. in considerazione delle finalità di pubblico interesse perseguite dai Consorzi e tenendo conto degli obiettivi e delle linee generali stabiliti dalla programmazione economica comunitaria, nazionale e regionale, essere affidatario della progettazione e dell’esecuzione di interventi di cui all’articolo 6 della L.R. n.7/2025 anche al di fuori dei comprensori di bonifica, da parte della Regione o degli enti locali territoriali, in relazione a specifiche esigenze, con provvedimento di concessione e con oneri a loro carico.

 

Art. 5

Accordi di Programma, intese e convenzioni

 

 

Il Consorzio, ai sensi dell’art. 11 della Legge Regionale 6 giugno 2025 n. 7, collabora con gli Enti locali ed altri soggetti pubblici per la realizzazione degli accordi di programma, atti d’intesa e convenzioni, al fine di perseguire, attraverso l’esecuzione e/o la gestione di specifici interventi, lavori o servizi, gli obiettivi comuni che rientrano nell’ambito delle rispettive finalità istituzionali.

Il Consorzio, inoltre, assume la promozione o partecipazione di accordi di programma, intese, convenzioni, o altri modelli collaborativi o di cooperazione con soggetti del mondo accademico o della ricerca, nonché con soggetti privati, per la realizzazione di iniziative, attività, progetti o opere di interesse per la bonifica, l’irrigazione, la salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali, lo sviluppo sostenibile del territorio, la diffusione di conoscenze e innovazioni in campo agricolo.

 

Art. 6

Potere impositivo – Contributi

 

Il Consorzio, secondo la disciplina di cui agli artt. 18 e 21 della Legge Regionale 6 giugno 2025 n. 7, ha il potere di imporre contributi a carico dei proprietari dei beni immobili agricoli ed extra-agricoli, rientranti nel comprensorio del Consorzio, che traggono un beneficio dalle opere pubbliche e dall’attività di bonifica.

Ai fini della determinazione dell’ammontare dei contributi, il Consorzio, sulla base di specifici parametri di individuazione e quantificazione dei benefici tratti dagli immobili, predispone, nell’ottica di un equo riparto della contribuenza consortile, un piano di classifica delle unità immobiliari rientranti nel comprensorio e stabilisce, per ciascuna proprietà, i relativi indici di contribuenza.

Al fine di determinare l’ammontare dei contributi di cui al 1° comma sono da considerare le spese di funzionamento del Consorzio e quelle di manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica in gestione al Consorzio, che non siano assunte a carico della Regione o di altri soggetti pubblici o privati.

Sono, altresì, obbligati a contribuire alle spese consortili, in misura proporzionale al beneficio ottenuto, coloro i quali utilizzano canali consortili come

 

recapito di scarichi, in regola con le norme vigenti in materia di depurazione e provenienti da insediamenti di qualunque natura, ai sensi dell’art. 22 della Legge Regionale 6 giugno 2025 n. 7.

Tutti i contributi imposti dai Consorzi costituiscono oneri reali sugli immobili, hanno natura tributaria e sono riscossi mediante ruolo o ingiunzione fiscale secondo le norme vigenti per l’esazione dei tributi, previa emissione di avviso di pagamento inviato dal Consorzio o dall’agente incaricato della riscossione ai sensi dell’art. 21, comma 2 e art. 22, comma 5, della Legge Regionale 6 giugno 2025 n. 7.

 

ART. 7

Catasto consortile

 

 

Il Consorzio, attraverso sistemi informatizzati, istituisce e dispone di un apposito catasto consortile ove sono iscritti tutti gli immobili rientranti nel perimetro di contribuenza.

Nel catasto sono custoditi ed aggiornati i dati identificativi di ciascun immobile e delle Ditte consorziate. Nella specie, è individuato per ciascun immobile il titolare del diritto di proprietà oltreché, dietro specifica sua richiesta, l’affittuario, il conduttore o altro titolare di un diritto reale di godimento tenuto, per legge o per contratto, al pagamento dei contributi consortili.

Il catasto è aggiornato annualmente ai fini dell’elaborazione dei ruoli di contribuenza.

 

CAPO 2°

 

ORGANI DEL CONSORZIO

 

 

Art. 8 Organi del Consorzio

Sono organi del Consorzio, ai sensi dell’art. 23 della Legge Regionale 6 giugno 2025 n. 7:

  1. l’Assemblea dei consorziati;
  2. il Consiglio dei delegati;
  3. il Comitato esecutivo;
  4. il Presidente;
  5. il Collegio dei Revisori dei

 

SEZIONE I^ ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

 

Art. 9 Costituzione

L’Assemblea dei consorziati (di seguito per brevità altresì “Assemblea”) è costituita da tutti i proprietari di immobili siti nel comprensorio consortile.

L’Assemblea ha funzioni elettive ed elegge tra i suoi componenti aventi diritto al voto i membri elettivi del Consiglio dei delegati. In particolare, è riconosciuto il diritto all’elettorato attivo e passivo ai componenti dell’Assemblea, di cui al precedente comma, iscritti nel catasto del Consorzio di cui all’art. 7, che godono dei diritti civili, obbligati a pagare i contributi imposti dal Consorzio e che sono in regola con il pagamento dei contributi consortili di cui agli artt. 21 e 22 della Legge Regionale 6 giugno 2025 n. 7.

Solidalmente con il proprietario, sempre che lo richiedano, sono iscritti nel catasto consortile e fanno parte dell’Assemblea i titolari di diritti reali, nonché gli affittuari e i conduttori dei terreni ricadenti nel comprensorio i quali, per norma di legge

 

o per obbligo di contratto, siano tenuti a pagare e siano in regola con il pagamento dei contributi consortili. La solidarietà è limitata all’importo dei contributi dovuti in ragione dei rispettivi titoli posseduti.

 

Art. 10 Elezioni dei delegati

 

Le elezioni per il rinnovo del consiglio dei delegati devono essere indette dal consiglio uscente almeno sei mesi prima della scadenza del mandato.

Ai fini delle elezioni del consiglio dei delegati i consorziati aventi diritto al voto sono suddivisi in quattro fasce, a seconda del diverso carico contributivo.

Alla prima fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale ed il numero delle ditte consorziate.

Alla seconda fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima fascia ed il numero totale delle ditte contribuenti del consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima fascia.

Alla terza fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima e della seconda fascia ed il numero totale delle ditte contribuenti del consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima ed alla seconda fascia.

Alla quarta fascia appartengono i consorziati che non rientrano nelle prime tre

fasce.

La contribuenza consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate di cui

ai commi che precedono, sono desunti dai ruoli consortili emessi nell’anno precedente a quello in cui sono indette le elezioni.

L’elezione del consiglio dei delegati si svolge a scrutinio segreto, contemporaneamente e separatamente, fascia per fascia, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti aventi diritto al voto nella rispettiva fascia.

 

Ogni fascia elegge un numero di delegati sul totale da eleggere, percentualmente pari al rapporto tra la contribuenza della singola fascia e la contribuenza consortile totale.

Nell’ambito di ciascuna fascia il numero dei consiglieri da assegnare a ciascuna lista è pari alla percentuale di voti ottenuti dalla lista; in caso di resto, i consiglieri da assegnare sono attribuiti alle liste con maggiori quozienti.

Le liste dei candidati sono presentate da un numero di consorziati non inferiore al 2% degli aventi diritto al voto della fascia, esclusi i candidati.

Se in una delle fasce il numero degli aventi diritto al voto è superiore alle cinquemila unità, la previsione minima del 2% di consorziati valida per la presentazione delle liste dei candidati è sostituita con un numero di consorziati non inferiore a cento, esclusi i candidati.

Nel caso in cui le liste non sono presentate entro il termine stabilito, è fissato un nuovo termine per la presentazione delle stesse con il numero di sottoscrittori dimezzato. In caso di decorso del nuovo termine senza che sia presentata alcuna lista i consorziati possono votare qualunque consorziato contribuente della fascia di appartenenza.

Sono eletti, all’interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.

Se in una fascia è stata presentata una sola lista di candidati, gli elettori possono dare il voto di preferenza anche ad aventi diritto al voto della medesima fascia, non compresi nella lista presentata. In questo caso, risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

A parità di voti nella singola fascia risulta eletto il più anziano di età.

L’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto è approvato dal Comitato esecutivo del Consorzio ed è depositato presso la segreteria del Consorzio e presso la segreteria dei corrispondenti Comuni di contribuenza, almeno 90 giorni antecedenti la data delle elezioni, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Nella stessa data del deposito dell’elenco provvisorio dovrà esserne data notizia a mezzo avviso da pubblicarsi in almeno due quotidiani locali e nell’albo pretorio dei corrispondenti Comuni di contribuenza nonché mediante pubbliche affissioni nei Comuni medesimi, loro frazioni e quartieri.

 

Le richieste di rettifica dell’elenco provvisorio possono essere consegnate dagli interessati con qualunque mezzo idoneo a garantire l’avvenuto ricevimento (a mano, a mezzo pec, a mezzo posta raccomandata A.R.) e devono pervenire al Consorzio entro il termine perentorio di 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione dell’elenco stesso.

Il procedimento elettorale e le disposizioni per l’elezione degli organi consortili, per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto, sono disciplinati da un apposito Regolamento elettorale adottato dal Consiglio dei delegati del Consorzio e approvato dalla Giunta regionale della Campania, ai sensi dell’art. 16 della Legge Regionale 6 giugno 2025 n. 7, alla cui osservanza qui si rinvia.

 

Art. 11 Diritto al voto

 

I proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile obbligati al pagamento dei contributi consortili ed in regola con il pagamento degli stessi hanno diritto di elettorato attivo e passivo nell’ambito della fascia di rappresentanza a cui appartengono, in ragione del proprio complessivo carico contributivo.

Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare nell’assemblea da altro consorziato iscritto nella stessa fascia e votante nella stessa sezione mediante delega; non è ammesso il cumulo di più di due deleghe.

Per le società e per le persone giuridiche, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali, a meno che non siano designati quali rappresentanti altri soggetti con apposito provvedimento dei rispettivi organi; per i minori e per gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall’amministratore.

In caso di comunione, il diritto al voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa al quale è conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computando anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega si considera quale rappresentante il primo intestatario della ditta iscritta nella lista degli aventi diritto al voto, con dichiarazione dello stesso di inesistenza di deleghe da parte degli altri titolari della comunione

 

 

 

Art. 12 Ineleggibilità e incompatibilità

Ai componenti del Consiglio dei delegati si applicano le norme relative alle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri regionali. In ogni caso non possono essere eletti nel Consiglio dei delegati:

  1. gli interdetti e gli inabilitati;
  2. i falliti;
  3. gli interdetti dai pubblici uffici;
  4. coloro che hanno riportato condanne o sono sottoposti a misure che non consentono le iscrizioni nelle liste elettorali politiche, salvi gli effetti della riabilitazione;
  5. i dipendenti della Regione cui competono funzioni di controllo sull’amministrazione del Consorzio;
  6. i dipendenti, a qualsiasi titolo, del Consorzio;
  7. coloro che gestendo o avendo gestito denaro consortile non ne hanno reso conto;
  8. coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
  9. coloro che eseguono opere per conto del Consorzio;
  10. l) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il

Le cause suindicate, se intervengono in corso di mandato, comportano l’incompatibilità e, se non rimosse, la decadenza dall’incarico.

Le cariche di Presidente, Vicepresidente e componente del Comitato esecutivo sono incompatibili con la carica di Consigliere regionale, di Presidente della Provincia, di Sindaco dei comuni ricadenti totalmente o parzialmente nel comprensorio consortile, di Presidente di enti strumentali della Regione.

 

 

 

 

 

 

SEZIONE 2^ CONSIGLIO DEI DELEGATI

 

 

 

Art. 13 Composizione

Il Consiglio dei delegati (di seguito per brevità altresì “Consiglio”) è composto, ai sensi dell’articolo 23 della Legge Regionale 6 giugno 2025 n. 7, da n. 10 (dieci) consiglieri eletti dall’Assemblea dei consorziati fra gli aventi diritto al voto e n. 4 (quattro) membri di diritto, di cui 3 (tre) designati dalla Provincia di Salerno e 1 (uno) nominato dalla Regione.

Entro quaranta giorni dalle elezioni dei delegati da parte dell’Assemblea dei consorziati, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina dei membri di diritto, sulla base delle designazioni di cui al comma precedente.

Il ruolo di Presidente del Consorzio, a far data dalla proclamazione degli eletti da parte del Consiglio dei delegati uscente sino al quarantunesimo giorno successivo alle elezioni, è svolto da colui che, nelle stesse elezioni consortili, ha ottenuto il maggior numero di preferenze nella fascia di maggior contribuenza.

Il Consiglio dei delegati, a far data dalla proclamazione degli eletti, può utilmente funzionare e deliberare anche in assenza della nomina dei membri di diritto, unicamente per gli affari di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio dei delegati, alla scadenza del termine di cui al secondo capoverso, con la presenza o meno dei membri di diritto, elegge, con voto segreto, il Comitato esecutivo, costituito dal Presidente, dal Vicepresidente e da altri 3 (tre) membri, scelti tra gli eletti.

In aggiunta a questi, fa parte del Comitato esecutivo, come membro di diritto, il delegato della Regione di cui al primo comma.

Nelle votazioni di argomenti con parità di voti, il voto espresso dal Presidente vale doppio.

 

Art. 14 Competenze

 

Il Consiglio dei delegati determina l’indirizzo operativo ed amministrativo del Consorzio e ne controlla l’attuazione; esercita la potestà regolamentare attribuitagli

 

dalle leggi e dal presente Statuto; effettua la programmazione economico-finanziaria dell’Ente; approva i piani e i programmi dell’attività consortile.

Spetta, in particolare, al Consiglio dei delegati:

  1. proclamare i risultati delle votazioni dell’Assemblea dei consorziati e gli eletti;
  2. eleggere, tra i suoi membri elettivi, con separate votazioni, adottate a scrutinio segreto, se richiesto, con la maggioranza dei voti dei presenti, il Presidente e il Vicepresidente;
  3. eleggere, tra i suoi membri elettivi, con voto segreto, se richiesto, e con la maggioranza dei voti dei presenti, gli altri 3 (tre) componenti del Comitato esecutivo; le preferenze esprimibili non devono essere superiori ai due terzi dei componenti da eleggere;
  4. eleggere 3 (tre) revisori dei conti effettivi e 2 (due) supplenti;
  5. stabilire i compensi spettanti ai componenti degli organi consorziali, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dallo Statuto e dalla Legge Regionale 6 giugno 2025 n. 7;
  6. adottare lo Statuto e le sue eventuali modifiche;
  7. adottare i regolamenti di amministrazione, il piano di organizzazione variabile e le eventuali loro modifiche;
  8. approvare i piani e i programmi che in forza di legge, statale o regionale, devono essere uniti al bilancio di previsione;
  9. adottare il regolamento per le elezioni;
  10. predisporre il piano comprensoriale di bonifica e di tutela del territorio;
  11. convocare l’Assemblea dei consorziati per le elezioni del Consiglio dei delegati;
  12. adottare il piano di classifica;
  13. approvare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il piano di riparto della contribuenza;
  14. deliberare il bilancio di previsione e le relative variazioni;
  15. deliberare il conto consuntivo e la relativa relazione;
  16. deliberare l’assunzione di prestiti e mutui;
  17. deliberare sull’acquisto e sull’alienazione di beni immobili, nonché sulla costituzione, modificazione ed estinzione degli altri diritti reali immobiliari;
  18. deliberare la costituzione, nel suo interno, di commissioni aventi compito di

 

istruire e riferire, in sede consultiva, su materie di sua competenza;

  1. deliberare la partecipazione con responsabilità limitata ad Enti, Società ed Associazioni la cui attività rivesta interesse per le finalità istituzionali del Consorzio;
  2. deliberare la decadenza dalle cariche qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 29;
  3. deliberare la costituzione di Società, anche in house, di Associazioni, Fondazioni o altre forme giuridiche per attività di interesse per la bonifica, la gestione e l’uso plurimo delle risorse idriche, la tutela delle acque e dell’ambiente e per il perseguimento dei propri fini istituzionali e statutari;
  4. deliberare forme di gestione associata con altri Consorzi, con l’ANBI o con altri Enti al fine di svolgere attività che, per legge, non possono essere svolte autonomamente, oppure per conseguire nello svolgimento di specifiche attività o servizi economie di scala o maggiore efficienza gestionale;
  5. deliberare in ordine alla promozione degli istituti della programmazione territoriale negoziata, ovvero della partecipazione a quelli promossi da altri Enti o soggetti competenti;
  6. deliberare su tutti gli argomenti sottoposti al suo esame dal Comitato esecutivo; ab) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti al suo esame da almeno un quinto dei

consiglieri in carica che possano riguardare problematiche o interessi di singoli o più contribuenti.

 

Art. 15 Convocazione

Il Consiglio dei delegati si riunisce di diritto non meno di 2 (due) volte all’anno.

Le riunioni del Consiglio dei delegati hanno luogo nella sede del Consorzio o in altro edificio idoneo allo scopo, all’uopo scelto dal Presidente.

Il Consiglio dei delegati si riunisce per la sua prima seduta non oltre il trentesimo (30) giorno successivo a quello delle elezioni, su convocazione del Presidente pro tempore di cui all’art. 23, comma 6 della L.R. n. 7/2025.

La convocazione del Consiglio dei delegati è disposta dal Presidente, mediante posta elettronica certificata ovvero lettera raccomandata o, in alternativa, con altro

 

mezzo di comunicazione idoneo a garantire l’avvenuto ricevimento, trasmessa ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l’adunanza. Nell’avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza nonché l’ordine del giorno.

In caso di urgenza, la convocazione deve essere disposta con preavviso di 48 (quarantotto) ore, esclusi i giorni festivi, a mezzo posta elettronica certificata o in alternativa con altro celere mezzo di comunicazione idoneo a garantire l’avvenuto ricevimento.

Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati almeno 48 (quarantotto) ore prima dell’adunanza, con esclusione dei giorni festivi e di quelli non lavorativi, presso la Segreteria del Consorzio e posti a disposizione dei Consiglieri i quali, ove reputato necessario, potranno prenderne visione e/o estrarne copia.

Il Consiglio dei delegati è, altresì, convocato, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata o, in alternativa, con altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire l’avvenuto ricevimento, e con espressa indicazione degli argomenti da trattare, su richiesta della maggioranza dei componenti il Comitato Esecutivo o di almeno un quinto dei Consiglieri in carica o, ancora, su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti.

 

SEZIONE 3^ – COMITATO ESECUTIVO

 

Art. 16 Composizione

Il Comitato esecutivo (di seguito per brevità altresì “Comitato”) è composto dal Presidente del Consorzio, dal Vicepresidente e da 3 (tre) membri, eletti dal Consiglio dei delegati ai sensi dell’art. 14 lett. c), nonché dal rappresentante della Regione, anch’egli avente voto deliberativo.

In ogni caso, il Comitato esecutivo può utilmente funzionare e deliberare anche in assenza della nomina del delegato della Regione.

 

Art. 17

Competenze

 

Spetta al Comitato esecutivo:

  1. approvare l’elenco degli aventi diritto al voto;
  2. designare le sezioni elettorali e nominare i componenti dei relativi seggi;
  3. deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all’Autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;
  4. predisporre lo Statuto, i regolamenti di amministrazione, il piano di organizzazione variabile, nonché il regolamento per le elezioni, da sottoporre di poi, ai fini dell’adozione, all’approvazione del Consiglio dei delegati
  5. provvedere alla costituzione, modificazione e risoluzione dei rapporti di lavoro del personale dipendente;
  6. predisporre il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le relative relazioni da sottoporre poi all’approvazione del Consiglio dei delegati;
  7. deliberare, con riguardo ai capitoli delle spese correnti, suddivisi in articoli, gli scostamenti degli stanziamenti che, nell’ambito di ogni singolo capitolo, non alterano il totale generale dello stesso;
  8. deliberare i ruoli di contribuenza, sulla base del piano di classifica di cui all’art.

14 lettera l) e del bilancio preventivo, deliberati dal Consiglio dei delegati;

  1. deliberare le unità organizzative da qualificare come centri di costo, individuare i rispettivi responsabili e procedere agli aggiornamenti che le modificazioni della situazione organizzativa rendono periodicamente necessari;
  2. deliberare sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia, per lo svolgimento di operazioni necessarie per l’adempimento delle finalità istituzionali dell’Ente, di crediti nei confronti dello Stato, della Regione, di Enti e di privati;
  3. deliberare sull’affidamento di appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture per tutte le funzioni e le competenze che la legge non attribuisce espressamente al Responsabile del Procedimento o ad altre figure professionali ivi nominalmente indicate ovvero che, a termini di Statuto o altri propri regolamenti di amministrazione, non siano state affidate ai dirigenti dell’Ente;

 

  1. deliberare sugli accordi di programma, intese e convenzioni di cui al precedente art. 5;
  2. disporre l’aggiornamento del catasto consortile e dell’elenco degli scarichi nei canali consortili con i relativi contributi;
  3. predisporre ed aggiornare il piano per l’organizzazione dei servizi di emergenza del settore della bonifica che indica, fra l’altro, l’apparato organizzativo preposto al funzionamento delle strutture di bonifica;
  4. predisporre i piani e i programmi di cui deve essere corredato il bilancio di previsione, da approvarsi da parte del Consiglio dei delegati unitamente allo stesso bilancio;
  5. deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili, sulle locazioni e conduzioni dei beni immobili;
  6. dare attuazione agli indirizzi generali approvati dal Consiglio dei delegati;
  7. sovrintendere alla regolare conservazione e manutenzione delle opere e dei beni consorziali;
  8. decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
  9. nominare i responsabili dei procedimenti ex legge 241/90, i responsabili di progetto di cui alla vigente normativa sui contratti pubblici, nonché il responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione ai sensi della vigente normativa in materia;
  10. nominare le commissioni di gara e di concorso o procedure selettive;
  11. deliberare in ordine alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Consorzio presso Enti, Società, Aziende, Istituzioni o altri organismi, che ne prevendono la partecipazione per legge o statuto o per deliberazione da parte degli organi istituzionali del consorzio;
  12. z) provvedere sulle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza dei dirigenti dell’Ente o di altri Organi consorziali – sempre che non ritenga di sottoporle all’esame del Consiglio dei delegati;

 

 

 

Art. 18 Provvedimenti di urgenza

 

 

 

In caso di urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio dei delegati, il Comitato esecutivo può deliberare sulle materie di competenza del Consiglio, ad eccezione di quelle indicate alle lettere a), b), c), d), f), i) e k) dell’art.14.

Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio dei delegati nella sua riunione immediatamente successiva.

La mancata ratifica comporta la responsabilità degli amministratori che hanno adottato l’atto. Rimangono salvi tutti gli effetti dell’atto amministrativo adottato fino al momento della negata ratifica.

 

Art. 19 Convocazione

Il Comitato esecutivo viene convocato dal Presidente non meno di 6 (sei) volte all’anno. Deve, altresì, essere convocato quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta con espressa indicazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni del Comitato esecutivo hanno luogo nella sede consorziale o in altra località all’uopo scelta dal Presidente.

La convocazione deve essere disposta mediante posta elettronica certificata ovvero lettera raccomandata o, in alternativa, con altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire l’avvenuto ricevimento, trasmessa ai componenti almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l’adunanza. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza, nonché l’ordine del giorno.

In caso di urgenza, la convocazione potrà essere disposta mediante posta elettronica certificata ovvero, in alternativa, con altro celere mezzo di comunicazione idoneo a garantire l’avvenuto ricevimento, non meno di 2 (due) giorni prima della data dell’adunanza.

Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all’ordine del giorno dandone comunicazione mediante posta elettronica certificata ovvero con altro celere mezzo di comunicazione idoneo a garantire l’avvenuto ricevimento, ai componenti del Comitato esecutivo almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell’adunanza, con esclusione dei giorni festivi.

Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati, almeno 1 (uno)

 

giorno prima dell’adunanza, con esclusione dei giorni festivi e di quelli non lavorativi, presso la Segreteria del Consorzio e dovranno essere posti a disposizione dei componenti, i quali, ove reputato necessario, potranno richiederne visione e/o estrarne copia.

Sezione 4^ Presidente – Vicepresidente

 

Art. 20 Presidente

 

Il Presidente del Consorzio è eletto dal Consiglio dei delegati tra i suoi membri elettivi.

Il ruolo di Presidente del Consorzio, a far data dalla proclamazione degli eletti da parte del Consiglio dei delegati uscente sino al quarantunesimo giorno successivo alle elezioni, è svolto da colui che, nelle stesse elezioni consortili, ha ottenuto il maggior numero di preferenze nella fascia di maggior contribuenza.

Il Consigliere che andrà a ricoprire temporaneamente il ruolo di Presidente dovrà garantire, alla scadenza del suddetto termine, lo svolgimento della elezione del Comitato esecutivo – ossia del Presidente, del Vicepresidente e degli altri 3 (tre) membri scelti fra gli eletti; resta fermo che, in aggiunta a questi, fa parte del Comitato esecutivo, come membro di diritto, il delegato della Regione di cui al primo comma dell’art. 13.

Il Presidente pro tempore, fino all’effettivo insediamento del Comitato esecutivo, svolge le funzioni dello stesso Comitato limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli urgenti e indifferibili di cui all’Art. 29, comma 1, della Legge Regionale 6 giugno 2025, n. 7.

Nei casi previsti dall’art. 12 dello Statuto o di mancata accettazione della carica, il ruolo di Presidente pro tempore del Consorzio passa al secondo eletto nella stessa fascia e così a scalare, al ripetersi eventuale delle medesime circostanze per il secondo eletto e gli altri eletti che seguono.

 

Art. 21 Funzioni del Presidente

 

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, anche in giudizio, ed è l’organo responsabile dell’Ente, fatte salve le deleghe consentite a norma di legge.

In particolare:

  1. sovrintende l’Amministrazione consorziale;
  2. convoca e presiede il Consiglio dei delegati e il Comitato esecutivo;
  3. firma i ruoli di contribuenza e le delegazioni sui contributi consortili;
  4. promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d’urgenza, sottoponendoli alla ratifica del Comitato esecutivo;
  5. firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza di sua competenza;
  6. cura l’esecuzione delle deliberazioni degli organi consorziali;
  7. denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica rilevate dagli uffici, rispetto alle opere di bonifica e a quelle altre affidate al Consorzio ai sensi della Legge Regionale 6 giugno 2025, n. 7;
  8. stipula, sulla base delle deliberazioni del Comitato esecutivo, gli accordi di programma, intese e convenzioni di cui al precedente art. 5, nonché, sulla base delle deliberazioni degli organi istituzionali, i protocolli di intesa, le convenzioni, gli accordi di programma, gli atti di collaborazione o cooperazione ed ogni altro atto discendente dalle deliberazioni stesse;
  9. acquisisce presso gli uffici e servizi consortili le informazioni e gli atti, anche riservati, nel rispetto delle norme a tutela dei dati personali;
  10. cura e coordina la comunicazione verso l’esterno per scopi informativi e divulgativi e per rafforzare il dialogo, anche diretto, con i consorziati, avvalendosi degli strumenti più opportuni, compresi tv, radio e stampa locale;
  11. conferisce delega a singoli consiglieri per l’espletamento di compiti di supervisione, coordinamento o di indirizzo riguardanti progetti o ambiti gestionali specifici;
  12. sottoscrive gli accordi sindacali di ambito locale, da sottoporre all’approvazione del Comitato esecutivo, previo controllo di compatibilità dei costi da parte del Responsabile dell’Ufficio Finanziario.

 

Art. 22 Provvedimenti di urgenza

 

In caso d’urgenza, il Presidente delibera sulle materie di competenza del Comitato esecutivo, ad eccezione di quelle indicate alle lettere a), b), c), d), f), i), k), p),

  1. u) e v) dell’art.17.

Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Comitato esecutivo nell’adunanza immediatamente successiva. La mancata ratifica comporta la responsabilità dell’amministratore che ha adottato l’atto. Rimangono salvi tutti gli effetti dell’atto amministrativo adottato fino al momento della negata ratifica.

Si considerano casi di urgenza le ipotesi in cui il ritardo può causare un pregiudizio agli interessi del Consorzio..

 

Art. 23 Vicepresidente

 

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio dei delegati tra i suoi membri elettivi ed è colui che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento e lo coadiuva nell’espletamento delle sue funzioni.

 

Sezione 5^ Disposizioni comuni

 

Art. 24 Accettazione cariche elettive

L’elezione si perfeziona con la proclamazione degli eletti di cui all’ art. 14, lett.

  1. a) del presente Statuto, da parte del Consiglio dei delegati neoletto nella prima seduta, che provvede anche alla convalida degli stessi.

In caso di mancata accettazione della carica di Consigliere da parte dell’eletto, espressa nei modi di cui al comma quarto che segue, si applicano le disposizioni di cui all’art. 30 dello Statuto, commi primo e secondo.

L’elezione alla carica di Presidente, Vicepresidente e di componente del Comitato esecutivo si perfeziona con l’accettazione della carica da parte dell’eletto,

 

dichiarata seduta stante al Consiglio dei delegati e messa a verbale o comunicata per iscritto al Consorzio con posta elettronica certificata ovvero lettera raccomandata entro 8 (otto) giorni dal ricevimento dell’avviso del risultato della elezione.

In caso di mancata accettazione della carica di Presidente, di Vicepresidente o di componente del Comitato esecutivo, il Consiglio dei delegati procederà ad una nuova elezione nella stessa seduta, ovvero in quella immediatamente successiva alla data di ricevimento della comunicazione di rinuncia.

 

Art. 25

Inizio cariche elettive

 

I componenti il Consiglio dei delegati entrano in carica all’atto della loro proclamazione e convalida, di cui al 1° comma del precedente art. 24.

Il Presidente, il Vicepresidente e gli altri componenti del Comitato esecutivo entrano in carica all’atto dell’accettazione di cui al precedente art. 24.

 

Art. 26

Durata cariche elettive

 

Il Consiglio dei delegati del Consorzio e tutti i componenti degli Organi di amministrazione del Consorzio cessano dalla carica simultaneamente decorsi 5 (cinque) anni dalla proclamazione degli eletti.

L’Assemblea dei consorziati per le elezioni del Consiglio dei delegati è convocata, ai sensi dell’art. 14, lettera k) del presente Statuto, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del termine del mandato del Consiglio uscente e le elezioni devono svolgersi entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla suddetta scadenza.

In ogni caso, sino all’entrata in carica del Consiglio dei delegati di nuova elezione, gli Organi di amministrazione uscenti rimangono investiti della gestione interinale del Consorzio, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli urgenti e indifferibili di cui all’Art. 29, comma 1, della Legge Regionale 6 giugno 2025,

  1. 7.

 

Art. 27 Cessazione cariche elettive

 

La cessazione dalla carica di Consigliere può avvenire, oltre che per scadenza o scioglimento anticipato del Consiglio dei delegati, per le seguenti cause:

  • dimissioni;
  • decadenza che viene pronunciata dal Consiglio dei delegati ai sensi dell’art. 29 del presente Statuto;
  • annullamento dell’elezione per mancanza di un requisito di capacità o di eleggibilità o per irregolarità delle operazioni elettorali;
  • per accertata inabilità fisica o impedimento di carattere permanente incompatibile con l’esercizio della funzione;
  • per mancata partecipazione al Consiglio dei delegati o al Comitato esecutivo per 3 (tre) volte consecutive senza giustificato motivo. La decadenza è deliberata dall’organo consiliare a maggioranza assoluta dei componenti, previa richiesta di giustificazioni al soggetto interessato. La votazione avviene per chiamata nominale e voto segreto, salva diversa determinazione assunta da almeno un terzo dei consiglieri presenti.

 

Art. 28 Dimissioni dalle cariche

 

Le dimissioni dalle cariche consortili devono essere comunicate al Consorzio a mezzo posta elettronica certificata ovvero con lettera raccomandata o, in alternativa, possono essere presentate direttamente e personalmente al protocollo consortile.

Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

Art. 29 Decadenza dalle cariche

 

La decadenza dalle cariche si verifica allorquando, in un momento successivo alla nomina, venga meno uno dei requisiti di eleggibilità ovvero sopraggiunga una causa di ineleggibilità. Al pari decadono dalle cariche coloro i quali non adempiono

 

all’obbligo di cui al successivo art. 34.

In ogni caso, la decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio dei delegati, previa comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata ovvero raccomandata a.r., dei motivi all’interessato.

 

Art. 30

Vacanza cariche e sostituzioni

 

Nell’ipotesi di cui ai precedenti artt. 24, 27, 28 e 29, il Consigliere può essere sostituito con deliberazione del Consiglio dei delegati – da adottarsi entro e non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dalla vacanza del seggio – solo se, nella stessa lista della medesima fascia, vi erano uno o più candidati non eletti. Altrimenti viene prescelto il candidato che ha conseguito il maggior numero dei voti.

I nuovi nominati rimangono in carica sin quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.

Quando il Presidente, il Vicepresidente o alcuno dei componenti del Comitato esecutivo cessino dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro 1 (uno) mese il Consiglio dei delegati per provvedere alla loro sostituzione.

Quando cessino dalla carica i membri di diritto del Consiglio ovvero del Comitato esecutivo, ai fini della loro sostituzione, dovrà esserne data immediata comunicazione agli enti competenti a cura del Presidente.

Nel caso che il numero dei componenti il Consiglio dei delegati scenda al di sotto della maggioranza dei componenti, dovrà essere convocata l’Assemblea dei consorziati per il rinnovo del Consiglio stesso, secondo le disposizioni e procedure previste nella L.R. n. 7/2025 nonché nel presente Statuto.

 

Art. 31 Indennità di carica

 

Al Presidente è corrisposta l’indennità di carica, stabilita annualmente dal Consiglio dei Delegati entro il limite massimo fissato dal comma 11 dell’art. 23 della

L.R. n. 7/2025.

Il Consiglio dei delegati, inoltre, può riconoscere un compenso per un massimo di altri due membri del Comitato Esecutivo, oltre al Presidente, nel pieno rispetto di quanto previsto dal comma 12 dell’articolo 23 della L.R. n.7/2025.

Tutti gli altri componenti del Consiglio e del Comitato esecutivo ricoprono la

 

propria carica a titolo gratuito, con il solo diritto al rimborso delle spese sostenute per trasferte o missioni fuori dal Comune ove ha sede il Consorzio, purché preventivamente autorizzate.

 

Art. 32 Validità adunanze

 

Le adunanze del Consiglio dei delegati e quelle del Comitato esecutivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, tra cui il Presidente o il Vicepresidente delegato.

Il Consiglio dei delegati, in assenza del Presidente e del Vice Presidente, elegge uno dei suoi componenti alla Presidenza della seduta.

 

Art. 33

Segreteria organi consorziali

 

Il Direttore del Consorzio assiste alle sedute del Consiglio dei delegati e del Comitato esecutivo con funzione consultiva.

La Segreteria degli organi consorziali viene svolta dal Direttore Amministrativo o da un dipendente all’uopo designato. In mancanza o in Assenza del Direttore Amministrativo, la Segreteria viene svolta dal Direttore Generale o da un dipendente all’uopo individuato.

Nel caso in cui si discutano questioni riguardanti i componenti gli organi, il Direttore od altro dipendente presente alla seduta, l’interessato dovrà assentarsi e, qualora, trattasi del Segretario, le funzioni di quest’ultimo saranno assunte dal più giovane dei presenti.

Potranno essere chiamati ad assistere alle sedute del Consiglio dei delegati e del

 

Comitato esecutivo altri dipendenti del Consorzio od estranei, perché forniscano chiarimenti su determinati argomenti.

 

Art. 34

Conflitti di interesse – Astensioni

 

Il Consigliere o il componente del Comitato esecutivo che, in merito all’oggetto di una determinata deliberazione abbia, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve assentarsi temporaneamente dalla riunione.

La violazione dell’obbligo fissato al precedente comma comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferma restando la responsabilità per danni, oltreché la possibilità di annullamento della deliberazione nell’ipotesi in cui, senza il voto di chi doveva astenersi, non si sarebbe raggiunta la maggioranza prescritta.

 

Art. 35 Votazioni

Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta.

Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta e, qualora permanga la parità, il voto del Presidente viene computato come doppio, sempreché serva a raggiungere la maggioranza di cui al comma precedente.

Sono nulle le votazioni palesi quando il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi e sono altresì nulle le votazioni a scrutinio segreto quando il numero delle schede bianche sia superiore a quello delle schede riportanti il voto espresso.

In ambedue i casi potrà essere indetta, nella stessa adunanza, una nuova votazione che sarà valida qualunque sia rispettivamente il numero degli astenuti o delle schede bianche.

Gli astenuti ai sensi dell’art. 34, 1° comma, non vengono considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti né ai fini del computo dei voti.

 

 

 

Art. 36 Verbali delle adunanze

Per ogni adunanza viene redatto dal Segretario un verbale, il quale dovrà contenere la data, l’ora e il luogo dell’adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all’ordine del giorno e un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e, in quella sede, ne abbiano fatto richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l’ora in cui viene chiusa la riunione.

I verbali sono firmati dal Presidente e da colui che ha svolto le funzioni di Segretario, nonché dagli eventuali scrutatori qualora le votazioni siano effettuate a scrutinio segreto.

I verbali, redatti con sistemi informatici e debitamente firmati, vengono raccolti e custoditi dalla Segreteria degli organi consorziali.

 

Art. 37

Adozione e pubblicazione deliberazioni

 

Le proposte deliberative relative agli argomenti all’ordine del giorno debbono essere prodotte e presentate dai Responsabili di Settori, nonché, per gli ambiti di propria competenza, dai Dirigenti. Possono presentare proposte deliberative su specifici argomenti anche i singoli componenti degli organi consorziali. Il testo definitivo dell’atto deliberativo è quello approvato dall’organo consorziale.

Ogni deliberazione deve contenere due pareri distinti: tecnico e di legittimità amministrativa. Il parere tecnico deve essere formulato dal Direttore Generale, se presente, o dal Dirigente dell’Area tecnica, se presente; in mancanza di tali figure dai Responsabili dei Settori. Il parere di legittimità amministrativa deve essere dato dal Dirigente dell’Area Amministrativa, se presente, o, in mancanza, dal Responsabile del Settore Amministrativo.

In aggiunta ai due pareri su indicati, deve essere espresso il parere contabile da parte del Responsabile Finanziario sugli atti che implicano impegni spesa, liquidazioni,

 

pagamenti o riflessi di natura finanziaria.

Gli organi consorziali possono deliberare anche se i pareri di cui ai comma precedenti non sono favorevoli. In ogni caso, i pareri sfavorevoli vanno obbligatoriamente motivati.

Le proposte deliberative da parte dei Responsabili di Settore possono essere sostituite con specifica relazione tecnica debitamente firmata.

Le deliberazioni degli organi consorziali debbono essere pubblicate all’Albo consortile nonché sul sito istituzionale del Consorzio per 10 (dieci) giorni consecutivi, con inizio della pubblicazione entro e non oltre il 7 (settimo) giorno lavorativo successivo alla data della loro adozione.

Le deliberazioni di cui sia stata dichiarata l’urgenza sono pubblicate all’Albo consortile nonché sul sito istituzionale del Consorzio il giorno lavorativo successivo alla loro adozione, con durata della pubblicazione di 10 (dieci) giorni.

Le deliberazioni e gli eventuali allegati che hanno formato oggetto di approvazione restano a disposizione di chiunque vi abbia interesse nel rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con la possibilità di prenderne visione e/o estrarne copia.

Le deliberazioni soggette ai controlli di legittimità e pareri vincolanti, ai sensi dell’articolo 30 della L.R. n. 7/2025, sono trasmesse alla Giunta regionale o alla struttura regionale competente all’emissione del parere entro 10 (dieci) giorni dalla loro adozione.

Le deliberazioni relative ad argomenti specifici di cui agli articoli 5, 16, 18 e 35 della L.R. n. 7/2025, seguono le procedure e le tempistiche dettate nelle suddette disposizioni di legge.

 

Art. 38

Visione e copia atti amministrativi

 

Nel rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 14 marzo 2013,

  1. 33, gli interessati possono prendere visione degli atti amministrativi e delle deliberazioni degli organi consorziali e/o farsi rilasciare copia degli stessi, previo pagamento delle relative spese di riproduzione e visura.

Il Consiglio dei delegati approva specifico Regolamento consortile per la

 

disciplina delle modalità di accesso e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi del Consorzio.

I Consiglieri del Consorzio, per finalità inerenti la propria funzione, possono prendere visione degli atti amministrativi dell’Ente ed ottenerne copia senza pagamento di spese. Le modalità di accesso possono essere disciplinate con il regolamento di cui al precedente comma.

 

Art. 39 Opposizioni e ricorsi

 

Contro tutte le deliberazioni consortili gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all’organo che le ha emesse entro 30 (trenta) giorni decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione.

L’atto di opposizione è esaminato nella prima adunanza dell’organo competente ed è deciso, con motivata deliberazione da comunicarsi al ricorrente a mezzo posta elettronica certificata ovvero raccomandata a.r., entro il termine di 10 (dieci) giorni.

L’opposizione non sospende l’esecutività della deliberazione.

Tutte le deliberazioni degli organi consortili sono esecutive fin dalla loro adozione, salvo quanto previsto dall’articolo 30 della L.R. n. 7/2025 e dell’art. 37, ultimo comma, del presente Statuto.

 

Sezione 6^

Collegio dei Revisori dei Conti

 

 

Art. 40 Costituzione, Funzioni, Durata

Il Collegio dei Revisori dei Conti (di seguito per brevità altresì “Collegio”) è l’organo di controllo del Consorzio ed è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti eletti dal Consiglio dei delegati, tra professionisti iscritti all’Albo professionale dei Dottori o dei Ragionieri Commercialisti e iscritti all’Albo dei Revisori Contabili del Ministero di Grazia e Giustizia.

Non possono essere eletti alla carica di Revisore dei Conti e, se nominati,

 

decadono dall’Ufficio:

  1. i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
  2. i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
  3. coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell’interdizione;
  4. coloro che non abbiano la cittadinanza italiana;
  5. coloro che abbiano riportato condanne che non consentono la iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l’iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
  6. coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
  7. coloro che hanno in appalto lavori, servizi e forniture consorziali;
  8. coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora.

Non possono inoltre essere eletti quali Revisori i componenti del Consiglio dei delegati, i dipendenti e gli ex dipendenti del Consorzio che percepiscono la pensione consortile, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.

Il Collegio dura in carica 5 (cinque) anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dei Conti:

  1. vigila sulla gestione del Consorzio;
  2. presenta al Consiglio dei delegati una relazione sul bilancio preventivo, sulle relative variazioni e sul rendiconto consuntivo ed esprime proprio parere sugli atti di variazione di bilancio;
  3. accerta la corrispondenza del bilancio e del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
  4. esamina e vista trimestralmente il conto di

I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, o quelli supplenti all’uopo delegati, assistono alle adunanze del Consiglio dei delegati.

Il Presidente del Collegio, o altro Revisore dal primo di volta in volta delegato, assiste alle adunanze del Comitato esecutivo.

I Revisori dei Conti possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, dandone successiva immediata

 

comunicazione scritta al Presidente del Collegio.

Il Revisore che, senza giustificato motivo, manchi a 3 (tre) riunioni consecutive del Collegio decade dalla carica.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, il Consiglio provvede alla sostituzione dei Revisori effettivi e supplenti entro 3 (tre) mesi dalla vacanza. I Revisori così nominati decadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.

I Revisori supplenti – con precedenza al più anziano di età – sostituiscono gli effettivi che cessano dalla carica, nelle more della emanazione del provvedimento d’integrazione del Collegio di cui al comma precedente.

Delle riunioni del Collegio dei Revisori viene redatto verbale che deve essere trascritto in apposito registro con la sottoscrizione di tutti i presenti.

Il Collegio delibera a maggioranza. I dissenzienti hanno diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Qualora il Collegio dei Revisori dei Conti accerti gravi irregolarità, dovrà chiedere al Presidente l’immediata convocazione del Consiglio dei delegati, ai sensi del precedente art. 15.

Art. 41 Indennità di carica

Ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti è corrisposta una indennità di carica stabilita dal Consiglio dei delegati, equiparata ai criteri e ai compensi previsti per i Revisori degli Enti locali.

Al Presidente del Collegio è corrisposta una indennità di carica stabilita dal Consiglio dei delegati, maggiorata del 50%

 

Sezione 7^ Amministrazione

 

Art. 42 Organizzazione degli uffici

 

Il Consorzio disciplina, con uno specifico regolamento interno denominato Piano di Organizzazione Variabile, in conformità allo Statuto, l’ordinamento generale

 

degli uffici e dei servizi.

La potestà regolamentare del Consorzio si esercita, tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, nelle seguenti materie:

  1. finalità istituzionali ed esigenze organizzative;
  2. struttura del    personale,    ruoli,    dotazioni    organiche    e    loro    consistenza complessiva;
  3. principi fondamentali di organizzazione degli uffici, posizioni organizzative, profili professionali, funzioni e qualifiche;
  4. norme di organizzazione del lavoro;
  5. procedure di

 

Art. 43

Funzioni e responsabilità della dirigenza

 

 

Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dallo Statuto e dal Piano di Organizzazione Variabile.

 

Art. 44 Direttore

 

Il Direttore, secondo le disposizioni e i criteri stabiliti nel Piano di Organizzazione Variabile, sovraintende alla struttura organizzativa del Consorzio, di cui dirige, coordina e sorveglia il funzionamento, e sovraintende alla gestione dell’Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

Provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo dell’Ente e collabora in via immediata con l’Amministrazione consortile, verso la quale risponde del proprio operato.

A tali fini, al Direttore rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell’Ente.

Al Direttore possono essere delegate, con provvedimento del Presidente,

 

funzioni e competenze di norma attribuite al Presidente.

 

Art. 45

Gestione patrimoniale e finanziaria

 

 

La gestione del Consorzio è informata ai principi generali della contabilità finanziaria e di quella economico-patrimoniale ed è disciplinata dal Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria del Consorzio.

L’esercizio finanziario del Consorzio coincide con l’anno solare.

Il bilancio di previsione è approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

Il conto consuntivo è approvato e trasmesso al controllo entro il 30 giugno dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio.

Le variazioni al bilancio di previsione nel corso dell’esercizio di competenza sono deliberate entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.

 

Sezione 8^ Riparto della contribuenza

 

Art. 46 Piano di Classifica

 

Il Consorzio, ai fini della imposizione dei contributi consortili di cui all’art. 6 del presente Statuto, predispone un piano di classifica degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile.

Il piano di classifica individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche e dall’attività di bonifica e di irrigazione, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi, determina i relativi indici di contribuenza e definisce, con la cartografia allegata, il perimetro di contribuenza al cui interno sono compresi gli immobili che traggono beneficio dalle opere e dalle attività consortili.

La deliberazione del Consiglio dei delegati di adozione del piano di classifica è soggetta alla verifica di conformità da parte degli uffici della struttura regionale

 

competente in materia di politiche agricole, ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 7/2025, nel termine di 60 (sessanta) giorni. Trascorso il suddetto termine ed in assenza di motivata richiesta da parte della Regione, la verifica si intende assolta positivamente e il piano di classifica può essere approvato da parte del Consorzio.

Il piano di classifica diviene esecutivo con la pubblicazione sul BURC del provvedimento di approvazione da parte del Consorzio.

Il Consorzio di bonifica entro il 31 dicembre di ciascun anno approva inoltre il piano di riparto della contribuenza sulla base degli indici di beneficio indicati nel piano di classifica previsto dal comma 1.

 

Art. 47

Ruoli di contribuenza

 

I proprietari di beni immobili, agricoli ed extra-agricoli, situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico dalle opere pubbliche di bonifica e dall’attività di gestione delle stesse da parte del Consorzio sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione ordinaria, l’esercizio e la vigilanza delle opere pubbliche di bonifica e per il funzionamento del Consorzio, detratte le somme erogate, per tali specifici scopi, dalla Regione e/o da altri soggetti pubblici e privati.

Chiunque, anche non consorziato, utilizza opere pubbliche di bonifica come recapito di scarichi, comunque conformi al perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui alla normativa vigente, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire, ai sensi dell’articolo 166 del decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni, alle spese sostenute dal Consorzio per la gestione delle opere di bonifica, del reticolo e delle opere idrauliche, in proporzione al beneficio ottenuto, in base a criteri fissati nel piano di classifica che tengono conto della portata di acqua scaricata, delle caratteristiche dello scarico e di quelle del corpo ricettore consortile.

I contributi imposti dal Consorzio costituiscono oneri reali sugli immobili, hanno natura tributaria e sono riscossi mediante ruolo o ingiunzione fiscale, secondo le norme vigenti per l’esazione dei tributi, previa emissione di avviso di pagamento inviato dal Consorzio o dall’agente incaricato della riscossione.

 

Il Consorzio di bonifica negli avvisi emessi per il pagamento del contributo consortile e nei ruoli di riscossione, devono indicare, tra l’altro, il provvedimento di approvazione del Piano di classifica, la tipologia e la quantificazione del beneficio e l’identificazione catastale degli immobili cui il contributo si riferisce; in presenza di più immobili facenti capo ad un unico contribuente può essere emesso un unico avviso di pagamento.

Sezione 9 Organismi consultivi

 

Art. 48

Tavolo di confronto

Con riferimento a specifiche iniziative programmatiche e progettuali promosse dal Consorzio e che rivestono particolare importanza per i consorziati, in particolar modo piano di classifica e piano comprensoriale di bonifica, il Consiglio dei delegati può deliberare la costituzione di un “Tavolo di Confronto” composto da cinque a sette consorziati nominati dal Consiglio stesso, tenendo conto, possibilmente, della distribuzione territoriale dei consorziati dell’Ente.

Il Tavolo di Confronto è presieduto da un consigliere eletto, designato dal Consiglio dei Delegati all’atto della costituzione del tavolo.

I componenti partecipano alle riunioni a titolo gratuito.

 

Deliberazione N.                         304            

Assessore

 Assessore Maria Carmela SERLUCA

 

Regione Campania

G I U N T A  R E G I O N A L E

SPL SSL STL
207 03 00

 

Oggetto:

SEDUTA DEL                  18/06/2026            

 

P R O C E S S O V E R B A L E

 

Approvazione nuovo Statuto del Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro ai sensi della

L.R. 7/2025

 

1)             Presidente Roberto FICO                     Presidente                   
2)         Vicepresidente Mario CASILLO                                                                            
3)             Assessore Fulvio BONAVITACOLA                                                                            
4)             Assessore Vincenzo CUOMO                                                                            
5)             Assessore Onofrio Giustino Angelo CUTAIA                                                                            
6)             Assessore Vincenzo MARAIO                                                                            
7)             Assessore Andrea MORNIROLI                                                                            
8)             Assessore Claudia PECORARO                       Assente                     
9)             Assessore Angelica SAGGESE                                                                            
10)            Assessore Maria Carmela SERLUCA                                                                            
11)            Assessore Fiorella ZABATTA                                                                            
Segretario Mauro FERRARA                                                                             

 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo sottoscrizione della presente

 

PREMESSO che

  1. la Legge Regionale della Campania del 6 giugno 2025, 7, avente ad oggetto “Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei Consorzi”:
    • all’art. 1, comma 1, prevede: “La Regione Campania, in adesione ai principi europei di prevenzione, partecipazione e sussidiarietà nonché ai principi fondamentali delle leggi dello Stato, promuove e attua attraverso i Consorzi di bonifica, di seguito denominati “Consorzi” la bonifica integrale quale attività polifunzionale e permanente di rilevanza pubblica che concorre, con le sue azioni, alla sicurezza territoriale, alimentare e ambientale. In tale ambito l’attività di bonifica garantisce la sicurezza idraulica e la manutenzione del territorio, la provvista, la razionale utilizzazione e la tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, la conservazione e la difesa del suolo, la valorizzazione dello spazio rurale e dell’ambiente”;
    • all’art. 16, dispone, che lo Statuto dei Consorzi è deliberato o modificato dal Consiglio dei delegati a maggioranza assoluta dei componenti ed approvato con deliberazione di Giunta regionale;
  2. con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 20 del 17.11.2023, il Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro ha deliberato una modifica statutaria, approvata con DGR n. 431 del 06.08.2024;

 

 

PRESO ATTO, dall’istruttoria della competente Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che:

  1. al fine di fornire ai Consorzi di bonifica collaborazione istituzionale per il sollecito e conforme adeguamento dello Statuto al menzionato art. 16 della L.R. n. 7/2025, presso la competente Direzione Generale è stato costituito un apposito gruppo di lavoro, rappresentato anche da Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle irrigazioni e dei Miglioramenti fondiari – ANBI Campania ed ANBI Nazionale, il quale ha elaborato uno schema di Statuto che, recependo le osservazioni formulate dall’Avvocatura Regionale, nel parere prot. n. 151 del 22.07.2025 prot. 365195, è stato inviato ai Consorzi di bonifica, con nota prot. n. 374626 del 28.07.2025;
  2. con nota n. 273 del 03.02.2026, acquisita in pari data al protocollo regionale al n. 88164, il Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro ha comunicato l’approvazione del nuovo Statuto consortile con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 18 del 01.12.2025, in ossequio a quanto disposto dall’art. 16 della L.R. Campania n. 7 del 06.06.2025;
  3. con nota prot. n. 96037 del 05.02.2026 l’Ente consortile è stato invitato alla trasmissione della documentazione necessaria ai fini dell’adozione del provvedimento richiesto;
  4. con nota n. 694 del 16.03.2026, acquisita in pari data al protocollo regionale al n. 262663, il Consorzio ha trasmesso la documentazione richiesta, contenente, tra l’altro, l’attestazione di assenza di osservazioni all’adozione del nuovo Statuto consortile da parte degli interessati;
  5. con nota pec del 16.03.2026, acquisita al protocollo regionale al n. 270399 del 17.03.2026, l’Ente ha trasmesso il parere del Collegio dei Revisori, attestante la conformità normativa e procedurale del nuovo Statuto del Consorzio alle disposizioni delle vigenti leggi in materia di Consorzi di Bonifica;

 

  1. con nota prot. 1699 dell’11.06.2026, acquisita al protocollo regionale al n. 536627 del 15.06.2026, l’Ente ha trasmesso la Delibera del Consiglio dei Delegati 12 del 10.06.2026 ad oggetto “Riformulazione dell’art. 31 dello Statuto consortile”;
  2. il Consorzio, in ossequio alla propria autonomia operativa e funzionale, oltre a recepire le indicazioni fornite con lo schema di statuto-tipo predisposto dal Gruppo di lavoro, di adeguamento alle disposizioni della nuova Legge regionale, ha introdotto specifiche disposizioni, prevalentemente, di carattere organizzativo;
  3. l’adeguamento proposto consente all’Ente consortile di svolgere tutte le attività previste dalla vigente normativa in materia di bonifica integrale, di tutela del suolo, dell’ambiente, delle risorse naturali, del risparmio idrico, della valorizzazione delle energie rinnovabili, dell’intervento sociale, dell’ammodernamento gestionale e funzionale dell’apparato amministrativo e degli organi istituzionali nonché ogni attività necessaria ed urgente finalizzata all’attuazione degli scopi statutari moderni, collaborativi e propositivi, in sinergia con altre istituzioni pubbliche e private;
  4. in particolare, il nuovo Statuto consortile:
    • qualifica il Consorzio come ente pubblico economico a carattere associativo, dotato di personalità giuridica pubblica e soggetto ai principi di efficienza, trasparenza ed economicità (art. 1, comma 2);
    • amplia le funzioni attribuite al Consorzio e rafforza la centralità dell’Ente quale soggetto istituzionale chiamato a presidiare la corretta gestione del territorio e delle risorse idriche (art. 4). In particolare, ai tradizionali compiti di difesa idraulica, di manutenzione e gestione delle opere di bonifica e delle infrastrutture irrigue, si aggiungono:
      • la possibilità per il Consorzio di intraprendere iniziative nel settore energetico, con particolare riferimento alla produzione di energia idroelettrica mediante l’impiego delle acque fluenti;
      • la partecipazione attiva a programmi e progetti comunitari, nazionali e regionali in materia di tutela dell’ambiente, di difesa del suolo e di valorizzazione delle risorse idriche;
      • l’attribuzione di specifici compiti di protezione civile;
    • recepisce la nuova disciplina relativa agli obblighi contributivi, che gravano non soltanto sui proprietari di fondi agricoli, tradizionalmente destinatari delle attività di bonifica e irrigazione, ma anche su tutti coloro che utilizzano i canali consortili quali recapiti di scarichi (art. 6);
    • sopprime, tra gli organi del Consorzio, la Deputazione Amministrativa, sostituita dal Comitato Esecutivo (artt. 8, 16 e 17), organo collegiale costituito da un numero ridotto di membri, con l’obiettivo di rendere l’azione amministrativa più celere, efficace e aderente alle esigenze operative, verso una governance più snella, qualificata e rispondente alle complesse esigenze di gestione del territorio e delle risorse idriche;

 

 

 

RITENUTO, pertanto, di dover approvare, ai sensi dell’art. 16 della L.R. Campania n. 7 del 06.06.2025, lo Statuto del Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A);

VISTI

  1. lo Statuto della Regione Campania;
  2. lo schema di Statuto del Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro;
  3. l’art. 16 della R. Campania n. 7/2025;

 

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

 

DELIBERA

 

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati

 

  1. di approvare, ai sensi dell’art. 16 della L.R. Campania n. 7 del 06.06.2025, lo Statuto del Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A);
  2. di trasmettere il presente provvedimento al Gabinetto del Presidente, alla Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, anche ai fini della notifica al Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro, alla Direzione Generale Difesa Suolo, Ecosistema e Sostenibilità, alla Sezione “Casa di Vetro” del sito istituzionale della Regione Campania ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 23/2017.

 

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